Revisione prezzi e cessazione della materia del contendere per sopravvenuto pagamento (TAR Puglia n. 615 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto pagamento della revisione prezzi richiesta dal contraente soddisfa integralmente il bene della vita dedotto in giudizio e determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. In tale ipotesi la regolazione delle spese processuali segue il criterio della soccombenza virtuale, valutata alla stregua della sostenibilità delle ragioni della parte ricorrente e del momento in cui è intervenuto il provvedimento amministrativo. Il diniego opposto dall’amministrazione dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese, anche quando la pretesa venga poi soddisfatta in corso di causa. La compensazione può essere disposta nei confronti del soggetto che abbia rivestito un ruolo marginale nella fase di esecuzione del contratto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva stipulato con la centrale di committenza la convenzione per l’affidamento dei servizi di pulizia degli immobili scolastici. Il circolo didattico resistente, aderendo alla convenzione, aveva richiesto l’esecuzione del servizio mediante ordinativo principale di fornitura e successivi atti aggiuntivi.
Nel settembre 2023 la società ha formulato istanza di riconoscimento della revisione prezzi, secondo le modalità del capitolato, per il periodo dal settembre 2018 al febbraio 2020, allegando le relative fatture. L’amministrazione ha respinto l’istanza con nota di diniego. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del diritto alla revisione e per la condanna al pagamento. Nelle more del giudizio è intervenuto il pagamento di quanto richiesto, con conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in corso di causa, l’amministrazione ha corrisposto l’importo preteso a titolo di revisione prezzi. Il conseguimento del bene della vita oggetto del ricorso esclude ogni ulteriore utilità della pronuncia di merito.
Su questa premessa il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che disciplina l’esito del giudizio quando la pretesa risulti integralmente soddisfatta.
Quanto alle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale. La condanna nei confronti del Ministero e del circolo didattico si fonda sulla sostenibilità delle ragioni della ricorrente e sul rilievo che il provvedimento di diniego è intervenuto solo dopo la presentazione del ricorso.
Il Tribunale liquida in via solidale l’importo di € 1.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato ove effettivamente versato. Dispone invece la compensazione nei confronti della centrale di committenza, avuto riguardo al ruolo marginale da questa rivestito nella fase di esecuzione del contratto.
Nota della Redazione
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