Revisione prezzi e autonomia negoziale nella convenzione Consip energia (Cons. Stato n. 7469 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, ha natura di norma imperativa e impone all’amministrazione di inserire nel contratto una clausola di revisione prezzi, ma non predetermina il contenuto della stessa. La clausola revisionale parametrata ai prezzi unitari pubblicati da ARERA per il mercato tutelato è conforme alla norma, che si limita a richiedere un procedimento istruttorio basato su dati ufficiali o ISTAT. È pertanto illegittima l’interpretazione correttiva della clausola che, imponendo una verifica concreta dell’equilibrio economico, dia luogo a una sostanziale rinegoziazione del regolamento contrattuale in contrasto con l’autonomia negoziale. L’eventuale rimedio manutentivo presuppone la concreta, intollerabile e imprevedibile alterazione dell’alea originariamente pattuita, non la mera affermazione dell’aumento generalizzato dei costi.
Il Fatto
La società affidataria del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni, in virtù di convenzione stipulata nel 2014, ha impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui Consip ha periodicamente determinato, dal IV trimestre 2021 ai primi mesi del 2023, l’indice revisionale del corrispettivo. La ricorrente ha dedotto che il meccanismo contrattuale, fissato nell’art. 12.7.2 del Capitolato Tecnico e basato sui prezzi del gas pubblicati da ARERA al netto delle trasformazioni del mercato, fosse divenuto inidoneo a preservare l’equilibrio economico a fronte della crisi energetica e della riduzione dell’aliquota IVA.
Il giudice di prime cure ha accolto i ricorsi, dichiarando l’illegittimità degli atti per violazione dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e per difetto di istruttoria, e ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento del diritto alla revisione. Consip ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, che investono la lettura della clausola e il rapporto tra autonomia contrattuale e norma imperativa. Muove dalla qualificazione dell’art. 115 cit. come disposizione inderogabile, che obbliga l’amministrazione a inserire in contratto una clausola di revisione e a svolgere un’istruttoria su dati ufficiali o ISTAT, senza fissare rigide modalità esecutive.
Il percorso argomentativo si salda alle sentenze n. 1013 e n. 1014 del 2025, rese su una clausola revisionale ritenuta sovrapponibile per contenuto e struttura. In quelle pronunce si è affermato che l’interpretazione accolta dal TAR finisce per attribuire alla clausola una portata diversa dal chiaro tenore letterale, introducendo un effetto di sostanziale rinegoziazione che confligge con le regole di ermeneutica contrattuale. L’esegesi correttiva presupporrebbe un testo dubbio, che nella specie non ricorre.
Su questa base il Collegio esclude che la clausola possa essere letta nel senso di imporre un’istruttoria volta a esaminare ogni elemento rilevante per garantire il mantenimento del medesimo equilibrio economico. Ogni rimedio manutentivo deve confrontarsi con l’autonomia negoziale delle parti e con la logica funzionale e causale dell’intero contratto, oltre che con l’allocazione del rischio dei corrispettivi offerti, fissi e invariabili.
Quanto al profilo probatorio, la Corte rileva che nessuna concreta dimostrazione dell’effettivo aumento dei costi è stata fornita dall’assuntore, limitatosi a invocare l’innalzamento generalizzato del costo del gas. In un settore caratterizzato da oscillazioni ordinarie, non basta il dato del rincaro: occorre la prova di una condizione di concreta, intollerabile e imprevedibile alterazione dell’alea pattuita, valutata in concreto.
Ne deriva la correttezza dell’operato di Consip, che ha applicato la formula matematica della clausola senza margini interpretativi. L’appello è accolto, la sentenza riformata e il ricorso introduttivo respinto; le spese del doppio grado sono integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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