Revoca del project financing e obbligo di motivazione analitica (Cons. Stato n. 7466 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di revoca della dichiarazione di pubblica utilità e di fattibilità di una proposta di project financing, adottato ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, resta espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non attribuisce al promotore un affidamento qualificato prima dell’indizione della gara. Tuttavia l’ampiezza del poter discrezionale non consente una motivazione generica. Il provvedimento deve dare conto dei presupposti concreti della revoca, della loro incidenza sull’assetto di interesse e della comparazione con la posizione del privato, secondo il disposto dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il sindacato del giudice amministrativo sulla genericità e sull’illogicità della motivazione non travalica nel merito amministrativo, restando confinato al giudizio di legittimità.
Il Fatto
Una società aveva presentato al Comune una proposta di project financing per l’adeguamento, la riqualificazione tecnologica e l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione. Con delibera di giunta del 26 aprile 2017 il Comune ne aveva dichiarato la pubblica utilità e la fattibilità. La società, su sollecitazione dell’ente, aveva poi modificato e integrato il progetto per accedere a un finanziamento regionale, che il Comune aveva effettivamente ottenuto.
Nel giugno 2019 si insediava una nuova amministrazione. Con delibera di giunta del 30 aprile 2020 il Comune revocava in autotutela la precedente dichiarazione, richiamando l’esistenza di nuove tecnologie, la situazione finanziaria dell’ente aggravata dall’emergenza sanitaria e il cambio di maggioranza. La società impugnava la revoca davanti al TAR Lombardia, che accoglieva il ricorso per difetto di motivazione. Il Comune proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi di gravame. Il Comune sosteneva che, trattandosi di atto adottato prima dell’indizione della gara, l’onere motivazionale dovesse ritenersi attenuato e che il promotore versasse in una situazione di mera aspettativa di fatto.
Il Consiglio di Stato conferma l’ampiezza del potere discrezionale e il difetto di un affidamento qualificato del promotore. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 647 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 207 del 2017, si ribadisce che anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse l’amministrazione non è tenuta a dare corso alla gara e che l’affidamento matura solo con l’avvio della procedura selettiva. La revoca, peraltro, può fondarsi su sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento di fatto o nuova valutazione dell’interesse originario, come ricordato da Cons. Stato, sez. V, n. 1502 del 2024.
Ciò nonostante, l’onere motivazionale non può dirsi assolto con formule generiche. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 647 del 2024 nel punto in cui impone la valutazione globale del rapporto tra l’atto e gli interessi coinvolti, con motivata comparazione di tutti gli elementi. Le sopravvenienze fattuali, da sole, non bastano a fondare un legittimo esercizio del potere se non si traducono in una valutazione attuale di pubblico interesse.
Nel caso concreto il Comune non ha chiarito in che termini l’emergenza sanitaria incidesse sulle esigenze di spesa, né perché il progetto non fosse più sostenibile, tenuto conto del risparmio connesso all’efficientamento e del finanziamento regionale già ottenuto con il contributo del promotore. Non ha spiegato perché l’interesse pubblico non potesse conseguirsi con la mera modifica del progetto, che lo stesso Comune si era riservato di chiedere. Ne emerge la genericità e l’illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Collegio respinge anche la censura di eccesso di potere giurisdizionale. La verifica del difetto di motivazione, anche sotto il profilo della genericità e dell’illogicità, rientra a pieno titolo nel giudizio di legittimità e non invade il merito. L’appello è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di lite per la peculiarità della fattispecie e delle ragioni giuridiche poste a base della decisione.
Nota della Redazione
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