Inottemperanza al giudicato e acquisizione sanante senza avvio del procedimento esecutivo (TAR Lombardia n. 2484 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 non integra l’ottemperanza al giudicato che imponga all’amministrazione di scegliere, entro un termine, tra l’adozione del provvedimento di acquisizione e la restituzione dei terreni. L’inottemperanza permane finché il procedimento non sia concluso con un provvedimento espresso che ponga fine all’illecita occupazione. Il giudice dell’ottemperanza non invade il merito delle determinazioni amministrative quando accerta l’obbligo di provvedere: la domanda di esecuzione del giudicato resta procedibile anche dopo l’avvio del procedimento. Decorso inutilmente il termine, si nomina il commissario ad acta, restando in capo all’amministrazione il dovere-potere di provvedere e di collaborare. In presenza di tale nomina non sussistono i presupposti per le astreintes.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 10/2024, passata in giudicato, con cui il TAR Lombardia ha accolto la domanda di condanna dell’Anas s.p.a. a far cessare l’illecita occupazione di terreni di sua proprietà, decidendo entro sessanta giorni se adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 o restituire le aree.
La ricorrente ha chiesto l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna alle somme dovute per ogni violazione o ritardo. L’Anas ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo comunicato l’avvio del procedimento di acquisizione con determinazione dell’indennizzo offerto. La Milano Serravalle ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che le domande sono state proposte unicamente nei confronti dell’Anas, soggetto tenuto, in forza dell’accertamento contenuto nella sentenza, a porre fine all’occupazione dei fondi. La posizione della Milano Serravalle resta estranea al thema decidendum.
L’eccezione di improcedibilità è priva di fondamento. La domanda di ottemperanza non interferisce con il merito delle determinazioni che l’amministrazione è chiamata ad adottare. Il giudice dell’esecuzione accerta l’inadempimento, non sostituisce la valutazione amministrativa.
Nel merito, l’Anas non ha ottemperato. Con la comunicazione dell’1.8.2024 ha unicamente manifestato l’intenzione di procedere all’acquisizione della proprietà delle aree occupate, senza concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. L’illecita occupazione non è cessata e l’obbligo imposto dal giudicato resta ineseguito.
Va pertanto accertato e dichiarato l’obbligo dell’Anas di dare esecuzione al giudicato secondo le modalità ivi contemplate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà il commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona del Prefetto di Pavia o suo delegato, con esecuzione nei sessanta giorni successivi all’insediamento.
Richiamando la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021, il Collegio precisa che resta in capo all’Anas il dovere-potere di provvedere anche dopo l’insediamento del commissario e di collaborare con lo stesso, sopportandone i costi. Il compenso del commissario è posto a carico dell’Anas e liquidato su istanza secondo il d.P.R. n. 115 del 2002. La contestuale nomina esclude le astreintes. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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