Revisione prezzi Consip: giurisdizione ordinaria se la clausola è vincolata (TAR Toscana n. 1567 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., salvo che la contestazione investa esclusivamente l’adempimento di una prestazione già puntualmente disciplinata nel contratto quanto all’an e al quantum. In tale ipotesi la pretesa dell’appaltatore integra un diritto soggettivo e la cognizione spetta al giudice ordinario. Quando la clausola àncora la revisione a criteri certi e obiettivi, come la variazione dell’indice ISTAT FOI, la posizione autoritativa o discrezionale dell’amministrazione è assorbita da parametri contrattuali vincolanti. Il riparto va verificato in concreto, verificando se residui in capo alla stazione appaltante un potere valutativo.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di servizi di pulizia per istituti scolastici, aveva stipulato con la centrale di committenza una convenzione e, sulla base di questa, un ordinativo principale di fornitura con un istituto comprensivo. Chiedeva al giudice amministrativo l’accertamento del diritto alla revisione prezzi a partire dall’ottobre 2018, oltre interessi, e l’annullamento della nota con cui l’amministrazione aveva negato l’istanza.
La resistente eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, la decadenza del diritto per mancata tempestiva richiesta nel corso dell’esecuzione. La causa giungeva alla decisione sul rilievo pregiudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al provvedimento applicativo nei contratti periodici. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui tale giurisdizione ha portata ampia tutte le volte in cui la clausola lasci permanere un potere in capo alla committente, con un margine di discrezionalità nel disporre la revisione.
Il limite a tale ampiezza si individua quando oggetto della contestazione sia il solo espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata nell’an e nel quantum. In tal caso la domanda dell’appaltatore si risolve in una mera pretesa di adempimento contrattuale, con accertamento di un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario. Il Collegio richiama sul punto il precedente delle Sezioni Unite n. 18374 del 2023 e la giurisprudenza amministrativa conforme, nonché l’insegnamento della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, che àncora la giurisdizione esclusiva all’esercizio, anche illegittimo, di un pubblico potere.
Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che la clausola del capitolato tecnico individua compiutamente tempi e criteri del compenso revisionale, parametrandolo alla variazione dell’indice ISTAT FOI. Anche il rinvio ai dati standardizzati per tipo di servizio concerne dati obiettivi e predeterminati. Ne segue che discrezionalità e potere di supremazia della stazione appaltante risultano assorbiti da parametri contrattuali vincolanti.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo quella del giudice ordinario. Restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., ove il processo sia riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.