Giurisdizione esclusiva su revisione prezzi per il solo dato oggettivo della materia (Cons. Stato n. 4985 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, disciplinata dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. si radica per il solo dato oggettivo della riconducibilità del caso concreto alla materia devoluta per legge. Il giudice adito non deve verificare, in aggiunta, la natura autoritativa o paritetica delle funzioni concretamente esercitate dall’amministrazione, né qualificare la situazione soggettiva azionata come diritto soggettivo o interesse legittimo. Un siffatto onere introdurrebbe un limite ulteriore rispetto al paradigma dell’art. 103 Cost. e contrasterebbe con i principi di effettività della tutela e di ragionevole durata del processo. La materia è sufficientemente determinata e permeata da un intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi, con conseguente piena legittimità costituzionale della norma di riparto.
Il Fatto
Una società affidataria di una convenzione Consip per servizi di pulizia e mantenimento del decoro degli immobili scolastici agiva davanti al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturata nel corso dell’esecuzione, secondo le modalità previste dall’art. 9.4 del Capitolato Tecnico. L’amministrazione resistente eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e, nel merito, la decadenza dal diritto alla revisione annuale per mancanza di tempestive richieste.
Il TAR Toscana, con sentenza n. 1567 del 2024, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, in quanto la clausola individuava compiutamente tempi e criteri del compenso revisionale. La società proponeva appello, sostenendo la riconducibilità della fattispecie alla materia di giurisdizione esclusiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato costituzionale dell’art. 103 Cost.: la giurisdizione esclusiva è una giurisdizione per particolari materie, che il legislatore può individuare solo per materie puntualmente determinate e non per blocchi di materie. Ciò che rileva è la sussumibilità del singolo caso concreto nella materia devoluta per legge. Quando tale riconducibilità è acclarata, il riconoscimento della giurisdizione esclusiva ne è corollario automatico.
La Corte respinge la lettura del giudice di primo grado, secondo cui occorrerebbe verificare la natura autoritativa delle funzioni esercitate. Una simile impostazione introdurrebbe un vincolo ulteriore rispetto all’art. 103 Cost., in contrasto con i principi di effettività della tutela giudiziaria e di ragionevole durata del processo, nonché con il principio di concentrazione delle tutele, richiamato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 4636 del 2007. Data l’estrema labilità del confine tra diritti soggettivi e interessi legittimi nelle materie di giurisdizione esclusiva, subordinare la giurisdizione a una tale verifica renderebbe incerto il primo dei presupposti processuali.
Il Collegio distingue le coordinate della Corte costituzionale n. 204 del 2004: quella pronuncia si rivolge in prima battuta al legislatore ordinario e solo indirettamente al giudice, ai fini del controllo di costituzionalità della norma che individua la materia. La norma va quindi applicata sul solo dato oggettivo, salvo il giudizio di costituzionalità.
Applicando tale criterio, la controversia rientra nell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poiché l’appalto è disciplinato ratione temporis dal d.lgs. n. 163/2006 e la revisione richiesta è regolata dall’art. 10, comma 5, della Convenzione e dall’art. 9.4 del Capitolato, con rinvio esplicito all’art. 115. La materia è sufficientemente specifica e presenta il necessario intreccio, giacché la revisione implica un procedimento in cui la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Nel caso concreto, peraltro, il diniego è stato adottato all’esito di una specifica istruttoria.
Il Collegio prende atto dell’indirizzo delle Sezioni Unite n. 21990 del 2020, ma rileva che esso concerne i meccanismi revisionali pattizi autonomi e svincolati dall’art. 115; nella specie il meccanismo è sostanzialmente ricognitivo del modello legale. L’appello è pertanto accolto, con annullamento della sentenza impugnata ex art. 105 c.p.a. e rinvio al TAR Toscana.
Nota della Redazione
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