Accesso civico generalizzato ai dati sui test Covid e silenzio dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 3111 del 18.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato è sindacabile con il rito speciale di cui all’art. 116 c.p.a., e non solo con l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., perché il riferimento normativo agli obblighi di trasparenza va letto come richiamo a tutte le forme di accesso previste dal d.lgs. n. 33/2013. Accertato il possesso dei dati da parte dell’amministrazione e l’assenza dei limiti ostativi di cui all’art. 5-bis, commi da 1 a 3, d.lgs. n. 33/2013, il giudice amministrativo accerta il diritto all’ostensione e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. La richiesta deve essere sufficientemente circoscritta e non investire dati riservati.
Il Fatto
La ricorrente ha inoltrato il 20 dicembre 2023 alla struttura sanitaria un’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. La domanda riguardava due ordini di informazioni: la data in cui il laboratorio era stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR e il numero dei test risultati positivi al virus sars cov 2, con l’indicazione delle ASL destinatarie, delle date di invio e dei quantitativi per ciascun invio.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., in subordine ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso. La struttura sanitaria non si è costituita. Alla camera di consiglio del 12 settembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale: la scelta del rito. La difesa aveva proposto l’azione avverso il silenzio, ma il giudice ritiene ammissibile il ricorso esperito con il rito dell’accesso. Il richiamo dell’art. 116 c.p.a. alla tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza non va letto in senso restrittivo.
Il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato, sez. III, n. 1104 del 2023, secondo cui il riferimento agli “obblighi di trasparenza” costituisce un richiamo a tutto tondo alle varie forme di accesso previste dal d.lgs. n. 33/2013. Il mancato allineamento della previsione processuale alla successiva introduzione dell’accesso civico generalizzato dipende da una ragione cronologica, non da una scelta di esclusione. Anche il silenzio non significativo formatosi sull’istanza di accesso generalizzato è quindi sindacabile con l’azione ex art. 116 c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio rileva che l’istanza è stata presentata il 20 dicembre 2023 e non ha ricevuto alcun riscontro. I dati richiesti sono in possesso della struttura sanitaria, perché attengono all’attività di laboratorio svolta per i test di positività al virus. Non ricorre alcuno dei limiti ostativi contemplati dall’art. 5-bis, commi da 1 a 3, d.lgs. n. 33/2013.
La domanda è formulata in maniera sufficientemente circoscritta e non riguarda dati riservati. Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e ordina all’amministrazione di rendere le informazioni nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Collegio esclude, allo stato, la nomina di un commissario ad acta, che potrà essere richiesta con successiva istanza in caso di infruttuosa scadenza del termine. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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