Verifica di anomalia e discrezionalità tecnica attivabili anche senza soglie nel bando (Cons. Stato n. 2368 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 54 e 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 la verifica di anomalia dell’offerta non presuppone necessariamente soglie matematiche predeterminate nella legge di gara. La stazione appaltante può avviare la verifica di congruità in presenza di elementi specifici che rendano l’offerta apparentemente anormalmente bassa, esercitando una valutazione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito, salvo macroscopica irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Il giudizio di congruità è globale e sintetico e non si fraziona sulle singole voci di prezzo. La clausola del disciplinare che riserva alla stazione appaltante la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta anormalmente bassa “in base anche ad altri elementi” è conforme al nuovo Codice. Il ribasso che incida sui costi della manodopera rispetto ai parametri ministeriali rende l’offerta anomala iuris tantum, salva la prova di una più efficiente organizzazione aziendale.

Il Fatto

Una cooperativa sociale, prima in graduatoria, impugnava dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia la propria esclusione dalla gara indetta dalla Prefettura per la gestione del Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo. Il RUP, rilevato che le valutazioni tecnica ed economica superavano le soglie di anomalia, attivava la verifica ex art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016 e la stazione appaltante escludeva l’offerta per l’incongruità del costo dei pasti (5,80 euro a giornata alimentare contro base di gara di 11,83 euro più stoviglie) e per il discostamento dal costo del lavoro tabellare, non adeguatamente giustificato.

Il TAR respingeva il ricorso. La cooperativa appellava deducendo l’illegittima attivazione della verifica in assenza di indici predeterminati nel bando, l’erroneo giudizio di incongruità e, in via derivata, l’illegittimità dell’aggiudicazione, oltre alla domanda di risarcimento in forma specifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica come svista meramente formale il richiamo nel provvedimento di esclusione all’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, essendo la decisione sostanzialmente conforme al d.lgs. n. 36 del 2023. L’art. 110 del nuovo Codice, come modificato dal correttivo, abbandona la logica della deviazione automatica da parametri numerici e configura l’anomalia come criticità da accertare mediante analisi sostanziale e contestualizzata.

La Corte riconduce la fattispecie all’art. 54, che consente alla stazione appaltante di valutare la congruità di un’offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, recuperando l’istituto della verifica facoltativa già prevista dall’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016. Richiamando Cons. Stato n. 604 del 2018 e Cons. Stato n. 2170 del 2023, ribadisce che la scelta di procedere o meno alla verifica è espressione di ampia discrezionalità, non sindacabile se non per macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto, e che il giudizio di anomalia è globale e sintetico, non parcellizzato sulle singole voci (Cons. Stato n. 2879 del 2019).

Nel caso concreto l’Amministrazione ha fondato la verifica su elementi specifici individuati nella lex specialis, segnatamente il prezzo base dei pasti fissato nell’Allegato B del Capitolato, e ha sviluppato un confronto tecnico con l’operatore, coerente con l’art. 110, comma 2. Quanto al costo del lavoro, il ribasso rispetto alle tabelle ministeriali, giustificato solo da un minor tasso di assenteismo statistico e da sgravi fiscali non quantificati, non vale a superare la presunzione iuris tantum di anomalia ex art. 14, mancando la prova di una più efficiente organizzazione aziendale secondo Cons. Stato n. 2437 del 2021.

La Corte conferma infine la congruità del giudizio sui pasti: il costo dimezzato rispetto alla base di gara non è stato sostenuto, né in sede di giustificazioni né in giudizio, con elementi idonei a dimostrare l’adeguatezza qualitativa richiesta dalla legge di gara. Respinto il terzo motivo, non ravvisandosi violazione dell’art. 34 c.p.a. nell’ordine delle questioni, è rigettata la domanda di risarcimento in forma specifica per insussistenza dei presupposti, con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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