Revisione prezzi e decadenza: la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo (Cons. Stato n. 9293 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revisione e l’adeguamento del prezzo del contratto di appalto pubblico non operano automaticamente, ma richiedono una valutazione discrezionale della stazione appaltante, chiamata a bilanciare l’interesse dell’appaltatore e l’interesse pubblico al contenimento della spesa. Da ciò deriva che la posizione del contraente privato ha natura di interesse legittimo sia riguardo all’an sia riguardo al quantum della pretesa, fino al formale riconoscimento del compenso revisionale. Il procedimento si attiva su istanza di parte e il provvedimento conclusivo, che fissa i criteri di computo, è soggetto all’onere di impugnazione nel termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a. La nota dell’amministrazione che si limiti a richiamare la precedente determinazione, senza nuova istruttoria né diversa motivazione, ha valenza meramente confermativa e non riapre i termini.
Il Fatto
L’appaltatore di un servizio di pulizia e sanificazione dei locali dell’azienda sanitaria chiedeva la revisione prezzi del contratto triennale, contestando la decorrenza del riconoscimento fissata dall’amministrazione. La stazione appaltante quantificava gli arretrati di rivalutazione con una determinazione dirigenziale, comunicata con nota, applicando gli indici FOI al solo periodo successivo al gennaio 2011.
L’appaltatore impugnava davanti al TAR Basilicata sia la determinazione sia la nota successiva, chiedendo altresì l’accertamento del diritto alla revisione dal secondo anno di esecuzione. Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, qualificando la nota come meramente confermativa e negando l’esperibilità dell’azione di accertamento. Proponeva appello l’appaltatore, deducendo la titolarità di un diritto soggettivo non soggetto a decadenza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la qualificazione della posizione giuridica. Richiamando l’orientamento della sentenza n. 25/2017, già posto a base della pronuncia di primo grado, esclude che l’appaltatore sia titolare di un diritto soggettivo alla revisione prezzi. La pretesa si colloca nell’ambito dell’interesse legittimo, poiché il riconoscimento del compenso revisionale presuppone l’esercizio di una facoltà discrezionale dell’amministrazione.
Ne consegue, sul piano processuale, che il provvedimento che definisce i criteri di computo deve essere impugnato nel termine decadenziale. Il ricorso di primo grado era stato proposto oltre tale termine rispetto alla determinazione n. 5023 del 17 dicembre 2015, il cui contenuto era già stato anticipato all’appaltatore con nota del 15 ottobre 2015. Il primo motivo è quindi infondato.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per incoerenza rispetto alla prospettazione di primo grado, in cui l’appaltatore aveva qualificato il 2010 come terzo anno di esecuzione. Nel merito, la censura è comunque infondata: il contratto originario, scaduto il 30 giugno 2010, era stato rinnovato e non prorogato, con la conseguenza che il periodo non rientra tra quelli interessati dalla revisione secondo i criteri applicati dalla stazione appaltante.
Il terzo motivo è infondato. La nota del 19 aprile 2016 ha valenza meramente confermativa della determinazione precedente: dalla sua formulazione letterale non emerge alcuna rivalutazione degli elementi giuridico-fattuali e nessuna nuova istruttoria. Non si produce, pertanto, alcun effetto riaprente dei termini di impugnazione. La decisione di primo grado è confermata, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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