Revisione prezzi e rinnovo contrattuale: no ad adeguamento su nuovo assetto (Cons. Stato n. 5089 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione dei prezzi dei contratti pubblici di durata, il procedimento di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 è espressione di un potere autoritativo tecnico-discrezionale e non impone all’amministrazione un contraddittorio procedimentale con il contraente, non previsto dalla norma, che richiama una istruttoria condotta dai dirigenti sui soli dati normativamente indicati. La clausola di revisione, contenuta nel contratto, non trova applicazione prima della stipula, poiché le sopravvenienze rilevanti non possono che collocarsi nel periodo successivo alla fissazione delle prestazioni cristallizzate nel contratto. In presenza di rinegoziazioni del rapporto a diverse condizioni, qualificabili come rinnovo e non come mera proroga, l’appaltatore, che ha accettato la nuova determinazione del prezzo, non ha diritto all’adeguamento revisionale, essendo lo scopo di questo già realizzato dall’aggiornamento pattuito.
Il Fatto
Una società fornitrice di cartucce e toner ha impugnato davanti al TAR Puglia le note con cui l’azienda sanitaria aveva riconosciuto solo in parte gli importi richiesti a titolo di revisione dei prezzi in relazione a un contratto del 2011. La società chiedeva il maggior importo di € 13.838,06 oltre IVA e gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure sulla lesione del contraddittorio e sul difetto di istruttoria e motivazione. La società ha proposto appello con unico motivo, lamentando l’errata valutazione dei presupposti, la carenza di motivazione e l’erroneo computo della base di calcolo.
La Motivazione della Corte
L’appellante contestava due profili: il mancato avvio di un procedimento in contraddittorio finalizzato alla quantificazione degli importi e l’assunzione, quale dies a quo del computo revisionale, della data di sottoscrizione del contratto anziché quella del primo ordine di fornitura, ad essa precedente. Il Consiglio di Stato ritiene infondate entrambe le doglianze.
Quanto al contraddittorio, la Sezione richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 configura un procedimento di preventiva verifica dei presupposti del compenso revisionale, cui è sotteso l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale: il privato è titolare di un interesse legittimo quanto all’an della pretesa e di una situazione di diritto soggettivo solo in ordine all’entità, una volta riconosciuta la spettanza. La norma richiama una istruttoria dei dirigenti responsabili, senza prevedere alcuna fase in contraddittorio con l’esecutore. La clausola di revisione non comporta l’automatico aggiornamento del corrispettivo, ma solo l’obbligo di procedere agli adempimenti istruttori.
La pretesa di computare anche gli importi del primo ordine è infondata: la clausola di revisione è nel contratto e non può applicarsi prima della stipula, poiché le sopravvenienze idonee a incidere sui prezzi riguardano solo il periodo successivo alla fissazione delle prestazioni contrattuali, non quello degli ordini eseguiti in via di urgenza subito dopo l’aggiudicazione.
Quanto alla base di calcolo, la Corte esclude che si possa assumere l’importo contrattuale complessivo della fornitura. Le plurime manifestazioni di consenso alla prosecuzione della fornitura a condizioni migliorative non costituiscono mera proroga, ma vere e proprie rinegoziazioni concernenti il rinnovo a diverse condizioni, costituendo il prezzo un aliquid novi. Il criterio distintivo è l’elemento della novità: la revisione si applica solo alle proroghe previste ab origine, non agli atti successivi con cui le parti danno corso a distinti e autonomi rapporti; la sola modifica del prezzo integra rinnovo, nel quale la revisione non ha luogo perché il suo scopo è già realizzato.
Infine, sul coefficiente di rivalutazione, l’amministrazione ha correttamente applicato l’indice FOI, parametro generale di riferimento derogabile solo dietro dimostrazione di circostanze eccezionali, non fornita. L’appello è respinto, con compensazione delle spese; la questione sugli interessi moratori non è esaminata per difetto di specifico motivo.
Nota della Redazione
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