Il riconoscimento del debito fuori bilancio incide sul diritto soggettivo e spetta (TAR Marche n. 781 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 267/2000 è dovuto e tipizzato, ma la valutazione in ordine all’an e al quantum della pretesa resta riservata all’amministrazione. Tale discrezionalità attiene alle sole modalità procedimentali dell’adempimento e non muta la natura del rapporto: il fornitore vanta un diritto soggettivo di credito al corrispettivo. Il provvedimento consiliare che nega il riconoscimento incide in via immediata su quel diritto e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudicato formatosi sul mero dovere di provvedere non estende al giudice amministrativo il sindacato sul merito della pretesa creditoria.

Il Fatto

Con sentenza del 4 agosto 2014, n. 4143, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso della società contro il silenzio serbato dalle Province sull’istanza di riconoscimento, ex art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, di un debito fuori bilancio di € 303.437,54 per lavori pubblici di somma urgenza. Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice ordinava ai Consigli provinciali di pronunciarsi e nominava commissario ad acta il Dirigente regionale.

Il Commissario riconosceva il debito con decreto del 17 luglio 2015, n. 1. Il Consiglio Provinciale, con deliberazione del 19 novembre 2015, n. 26, dichiarava invece di non riconoscerlo; seguiva la deliberazione n. 1 del 23 febbraio 2016 e la nota del 21 febbraio 2017. La società impugnava tali atti davanti al TAR, invocando la giurisdizione amministrativa. Il Tribunale rilevava d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione e tratteneva i ricorsi in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dagli artt. 191 e 194 d.lgs. n. 267/2000, che impongono la regolarizzazione contabile dei lavori di somma urgenza nei limiti dell’utilità e dell’arricchimento effettivamente conseguiti dall’ente. Il riconoscimento del debito costituisce un procedimento dovuto e tipizzato, in forza del quale l’amministrazione ha il dovere di provvedere; i costi sostenuti dal fornitore non possono dipendere dall’arbitrio dell’organo consiliare.

Il Tribunale ribadisce però il carattere discrezionale della valutazione sui presupposti dell’iscrizione fuori bilancio e sulla consistenza del debito. Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione inerte accertando direttamente il diritto al pagamento. Tale discrezionalità, tuttavia, opera sul piano delle modalità procedimentali dell’adempimento e non altera la natura del rapporto sostanziale, già sorto a prescindere dall’impegno di bilancio.

Richiamando Cass. Sez. Un. n. 29178 del 2020, il Collegio qualifica la posizione del creditore in termini di diritto soggettivo: l’adempimento resta un obbligo e la relativa pretesa non è interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

La tesi della ricorrente, fondata sul preteso riconoscimento di un interesse legittimo nella sentenza n. 4143/2014, non è condivisibile. Il giudicato concerne il solo dovere di provvedere sull’istanza, non il merito della pretesa. Oggetto del giudizio è ora il provvedimento che, respingendo il riconoscimento, nega espressamente il pagamento del corrispettivo e incide in via immediata sul diritto di credito.

Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4402/2018, il riferimento all’azione di annullamento ex art. 29 c.p.a. è privo di efficacia di giudicato, non costituendo presupposto logico della dichiarazione di inammissibilità. I ricorsi sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, con devoluzione all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; spese integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *