Verifica requisiti tecnici demandata alla fase esecutiva, non alla gara (TAR Lombardia n. 819 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare di appalto di fornitura, laddove la lex specialis imponga determinate specifiche tecniche come caratteristiche minime dell’offerta, il concorrente assolve al proprio onere dichiarando in sede di gara l’impegno a fornire beni conformi, senza che sia tenuto ad anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso effettivo di tali caratteristiche. La verifica di conformità del prodotto non appartiene ontologicamente alla procedura di gara e può essere demandata alla fase esecutiva del contratto, ove la sua inattuazione rileva come inadempimento. Le schede tecniche commerciali pubblicate sul sito web del produttore, riferendosi a configurazioni standard e a fini promozionali, non integrano prova idonea a sconfessare il contenuto dell’offerta. È inammissibile, in quanto sollecita un sindacato sostitutivo, la censura che attinga il merito della valutazione tecnica della Commissione giudicatrice fuori dai casi di abnormità della scelta.

Il Fatto

Una società ha impugnato, davanti al TAR Lombardia, la determinazione con cui una Comunità Montana ha aggiudicato il Lotto 1 di una procedura aperta multilotto per la fornitura di mezzi elettrici, finanziata con fondi PNRR. La ricorrente, seconda classificata in graduatoria, ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro.

La società ha fondato la censura sul raffronto tra le caratteristiche tecniche dichiarate in gara dall’aggiudicataria e quelle desumibili dalle schede di prodotto pubblicate sul sito internet di quest’ultima, sostenendo la mancanza dei requisiti minimi e la conseguente necessità di esclusione dalla procedura. Si sono costituite la stazione appaltante, la Provincia e l’aggiudicataria, chiedendo il rigetto; è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha affermato la propria competenza, di natura funzionale, ritenendo decisivo il criterio dell’efficacia spaziale del potere: l’amministrazione beneficiaria ha sede nella circoscrizione del Tribunale, a nulla rilevando che la centrale di committenza operi in altra circoscrizione. Ha poi accolto la richiesta di estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, estraneo alle competenze gestionali dell’intervento riferibile alla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Collegio ha respinto l’istanza subordinata di verificazione tecnica. Ha richiamato l’indirizzo secondo cui tale mezzo non è prova ma al più ricerca della prova, non può sopperire alle carenze probatorie delle parti e non può essere usato per costruire prove non introdotte in giudizio nemmeno come principio. La documentazione versata è stata ritenuta esaustiva.

Nel merito, l’unico motivo è stato giudicato infondato. Le contestazioni della ricorrente si fondavano su elementi estranei all’offerta e alla documentazione di gara, traendo origine dall’esame autonomo delle schede promozionali presenti sul sito dell’aggiudicataria e da una consulenza di parte. Tali schede, ha osservato il Collegio, illustrano configurazioni standard a fini divulgativi e non evidenziano le migliorie apportabili al prodotto.

Il punto centrale è la distinzione tra fase di gara e fase esecutiva. Il Collegio ha richiamato l’art. 116, comma 1, del d. Lgs. n. 36 del 2023 e le clausole della lex specialis, che collocano la verifica di conformità alla consegna o in momento successivo, non prima dell’aggiudicazione. Ne ha tratto il principio per cui la verifica del rispetto delle specifiche tecniche può essere demandata al momento esecutivo, rilevando la sua inattuazione come inadempimento.

Il giudice amministrativo, infine, non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione delle offerte e nell’attribuzione dei punteggi, sindacabili solo per abnormità, nella specie esclusa. All’infondatezza della censura ha fatto seguito il rigetto del ricorso e della domanda risarcitoria, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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