Sgombero dell’area acquisita al patrimonio comunale ex art. 30 d.P.R. 380/2001 (TAR Campania n. 1925 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sgombero di un’area acquisita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001 costituisce il terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione, che sono dotati del connotato dell’esecutorietà in quanto estrinsecazione dei poteri di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia. L’effetto acquisitivo discende direttamente dalla legge al decorso del termine di novanta giorni dalla notificazione, configurandosi come acquisto a titolo originario. La mancata o tardiva trascrizione nei registri immobiliari non integra vizio di legittimità del provvedimento, potendo rilevare solo sul piano civilistico nei rapporti tra privati, ed è irrilevante la buona fede degli acquirenti. La sentenza penale di assoluzione dal reato di lottizzazione abusiva non vincola il giudice amministrativo quanto alla qualificazione dell’antigiuridicità.

Il Fatto

Il ricorrente, legale rappresentante di una società divenuta proprietaria di un compendio immobiliare per effetto dell’omologazione di una proposta di concordato fallimentare, apprende solo dopo l’acquisto che il Comune aveva acquisito l’area con una precedente ordinanza emessa ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001 per lottizzazione abusiva. Una seconda società è comodataria del fondo.

A seguito di un sopralluogo il Comune contesta la realizzazione di opere abusive e ingiunge la demolizione, poi accerta l’inottemperanza e applica la sanzione pecuniaria. Infine adotta un’ordinanza di sgombero dell’area, in quanto di proprietà comunale per effetto dell’acquisizione ope legis. I ricorrenti impugnano lo sgombero deducendo la carenza di potere di autotutela, il difetto dei presupposti acquisitivi, l’inopponibilità della mancata trascrizione e i vizi procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in sede di merito rispetto alla cognizione sommaria della fase cautelare, respinge il ricorso. Quanto al primo motivo, richiamando la giurisprudenza della Sezione e del Consiglio di Stato, afferma che l’ordine di sgombero è atto esecutivo dei provvedimenti di demolizione e acquisizione, che sono esecutori in forza dei poteri urbanistico-edilizi. La questione della natura disponibile o indisponibile del bene e dei limiti degli artt. 823 e 828 cod. civ. non rileva quando lo sgombero consegue proprio a quei provvedimenti.

Non muta l’esito la sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione, poiché lo sgombero è stato adottato in data anteriore. Il Collegio esclude inoltre il dedotto difetto di identità soggettiva tra i destinatari dei due atti.

Sul secondo e terzo motivo, la Corte ribadisce che l’effetto acquisitivo deriva direttamente dalla legge, al decorso dei novanta giorni, e configura un acquisto a titolo originario. Ne consegue che il criterio dell’anteriorità delle trascrizioni non opera nei conflitti tra acquirente a titolo originario e acquirente a titolo derivativo. La mancata trascrizione non è vizio di legittimità e la buona fede dell’acquirente è irrilevante sul piano urbanistico. Il Collegio aggiunge, in via subordinata, che l’ordinanza risulta comunque trascritta prima del decreto di omologazione.

La pronuncia penale di assoluzione dal reato di lottizzazione abusiva non vincola il giudice amministrativo: ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen. fa stato solo sui fatti materiali, non sulla qualificazione dell’antigiuridicità. Il provvedimento impugnato è quindi doverosa estrinsecazione del potere di autotutela esecutiva del presupposto ordine di demolizione. Quanto alla comunicazione di avvio, opera l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, trattandosi di esito vincolato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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