Giudizio negativo revisori su bilanci esclude agevolazione imprese energivore (TAR Emilia-Romagna n. 831 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia, il giudizio positivo dei revisori sul bilancio costituisce presupposto necessario: la relazione che attesti l’impossibilità di esprimere un giudizio equivale a un’attestazione di inaffidabilità dei dati e non consente di provare i requisiti autodichiarati. Il controllo della CSEA sulle dichiarazioni sostitutive è ex post e non integra un annullamento in autotutela, con la conseguenza che non opera il limite dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La lunghezza del subprocedimento di verifica, privo di termini perentori, non lede il legittimo affidamento di chi conosceva la pendenza dei controlli. La mancata interlocuzione successiva alle osservazioni non configura violazione del diritto di partecipazione, ove il contraddittorio sia stato garantito in avvio e in sede di preavviso di rigetto.

Il Fatto

Una società attiva nella fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia, riceveva dalla CSEA il preavviso di cancellazione per l’annualità 2018. Il motivo addotto era la relazione dei revisori, che aveva dichiarato l’impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci, richiamando incertezze sulla valutazione di poste e sulla continuità aziendale.

Rigettate le osservazioni, la società impugnava il diniego definitivo davanti al TAR, deducendo tardività del controllo, violazione dell’affidamento, difetto di partecipazione e di motivazione. Con un primo ricorso per motivi aggiunti censurava le relazioni istruttorie; con un secondo impugnava i dinieghi per le annualità 2019-2022; con un terzo gli atti dell’attività istruttoria successiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale: oggetto del giudizio non è il contenuto delle deliberazioni ARERA, ma l’applicazione che la CSEA ne ha fatto nel caso concreto.

Superata la qualificazione dell’atto come annullamento in autotutela, il Tribunale osserva che la deliberazione n. 285/2018/R/eel ha previsto, accanto ai controlli ex ante, verifiche ex post a campione sulle dichiarazioni. È a questa tipologia che va ricondotta l’attività contestata, con esclusione dei limiti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Nessuna lesione dell’affidamento è configurabile: la richiesta di documenti intervenne tempestivamente e la società conosceva sin dal 2018 la pendenza del procedimento. Il subprocedimento di controllo non è assistito da termini perentori, così che la sua lunghezza non inficia l’atto conclusivo. Quanto alla partecipazione, la CSEA comunicò l’avvio dell’istruttoria e assegnò un termine per le osservazioni; nessuna norma imponeva una seconda interlocuzione, non applicandosi l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ai procedimenti avviati d’ufficio.

Sul merito, il Tribunale aderisce alla lettura della CSEA: il giudizio dei revisori non deve attestare solo la corrispondenza con i dati di bilancio, ma l’attendibilità degli stessi. L’impossibilità di esprimere un giudizio sulla continuità aziendale equivale a un giudizio negativo, poiché non consente di escludere lo stato di difficoltà né di ritenere affidabili le poste del Valore Aggiunto Lordo. Le sopravvenienze del 2021 sono irrilevanti, dovendosi valutare i presupposti con riferimento ai dati disponibili al momento della domanda.

Per le annualità 2019-2022 il diniego è legittimo perché in ogni triennio di riferimento è compreso almeno un bilancio privo di giudizio di affidabilità. Il terzo ricorso è inammissibile: le relazioni della società incaricata costituiscono rielaborazione ex post, integrazione postuma della motivazione e atti privi di autonoma lesività.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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