Revoca dell’accoglienza e sentenza CGUE C-233/18: efficacia solo ex nunc (TAR Lazio n. 373 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza interpretativa con cui la Corte di giustizia UE esclude che uno Stato membro possa revocare, anche temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza del richiedente protezione internazionale spiega efficacia ex nunc. Essa non è invocabile per i provvedimenti prefettizi di revoca adottati prima della sua pubblicazione. Resta pertanto legittimo, nel quadro normativo anteriore, il decreto emesso ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142/2015, in presenza di violazione grave e ripetuta delle regole della struttura. Il giudizio di proporzionalità e la motivazione individuale richiesti dalla normativa europea non impongono l’annullamento quando i fatti contestati risultino plurimi, dettagliati e documentati.

Il Fatto

Il ricorrente, richiedente asilo accolto in una struttura del frusinate, impugna davanti al TAR Lazio il decreto con cui la Prefettura ha revocato le misure di accoglienza. Il provvedimento richiama due episodi: l’uso di sostanze stupefacenti all’interno dell’alloggio, con minacce e violenza fisica verso gli operatori; e atti di intimidazione e violenza verbale durante alcune proteste per il ritardo nell’erogazione del pocket money, con impedimento agli operatori di lasciare la struttura. Il decreto è preceduto da un preavviso di revoca.

Il ricorrente deduce motivazione apparente e contraddittoria, violazione delle garanzie procedimentali per mancata notifica dell’avvio del procedimento, contrasto con la normativa europea sull’accoglienza e con il principio di proporzionalità, oltre a sviamento dalla causa tipica. La domanda cautelare è respinta con ordinanza n. 353/2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto il motivo relativo alle garanzie procedimentali. L’amministrazione ha depositato l’avviso di avvio del procedimento, letto al ricorrente in italiano e in inglese il 13 settembre 2019, che lo stesso ha rifiutato di firmare. Il motivo è quindi destituito di fondamento.

Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 23, d.lgs. n. 142/2015, nella versione vigente al momento dell’adozione del decreto, che consente al prefetto di revocare le misure di accoglienza in caso di violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture, compreso il danneggiamento doloso o i comportamenti gravemente violenti. La norma è invocata nel testo nella sua formulazione anteriore alle modifiche del d.l. n. 20/2023.

Il ricorrente richiama la sentenza della Corte di giustizia UE, grande sezione, del 12 novembre 2019 in C-233/18, secondo cui uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni applicabili, la revoca anche temporanea delle condizioni materiali di accoglienza relative ad alloggio, vitto e vestiario. Il Tribunale osserva che tale pronuncia è successiva all’emissione del provvedimento impugnato e che, trattandosi di sentenza interpretativa di norme in precedenza applicate in senso diverso, essa spiega effetti ex nunc. Non è quindi invocabile nel caso di specie.

Sul piano fattuale, il Collegio valorizza le risultanze documentali: l’episodio del 17 maggio 2019, con uso di marijuana e aggressione fisica a una operatrice; il fatto del 25 maggio, con il sequestro di un’operatrice durante la protesta; e le relazioni della Questura del 28 e 29 maggio, che attestano ulteriori condotte violente e danneggiamenti. I presupposti della revoca risultano pertanto integrati.

Il ricorso è respinto. Le spese sono compensate, con precisazione che, stante l’ammissione al gratuito patrocinio, la Segreteria curerà il recupero del contributo unificato prenotato a debito secondo l’art. 13, comma 6 bis.1, d.p.R. n. 115/2002, onere dovuto dalla parte soccombente anche in caso di compensazione giudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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