Autorizzazione unica ZES e superamento del dissenso comunale sull’intervento in deroga (TAR Sicilia n. 2575 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del procedimento speciale di autorizzazione unica per la ZES unica disciplinato dall’art. 15, comma 5, del d.l. n. 124/2023, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altro atto di assenso e, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico. Da ciò deriva che essa può sostituirsi alla deliberazione del Consiglio comunale richiesta dall’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire in deroga, istituto di incidenza più contenuta rispetto alla variante urbanistica. Il dissenso del Comune non opera dunque come veto, essendo il bilanciamento degli interessi pubblici, compreso quello urbanistico, ricondotto alla regola delle posizioni prevalenti. L’autotutela può essere sollecitata anche da un privato, ferma la natura ufficiosa e discrezionale del potere, e la revoca del finanziamento per la gestione degli alloggi non elide il pubblico interesse sotteso all’intervento costruttivo qualificato dalla legge.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha impugnato l’autorizzazione unica rilasciata dalla Struttura di Missione ZES, con cui è stata annullata in autotutela la precedente autorizzazione del 30 settembre 2025 e ne è stata rilasciata una nuova, priva della condizione che subordinava l’efficacia all’approvazione consiliare dell’intervento in deroga. Il progetto riguarda la realizzazione di una residenza universitaria con 255 posti letto, non conforme ai parametri edilizi del Piano Regolatore Generale della zona.
Il Comune aveva espresso in conferenza un parere di compatibilità tecnica condizionato alla deliberazione consiliare sull’interesse pubblico, poi negata. La società controinteressata ha sollecitato l’autotutela e l’Amministrazione procedente ha ritenuto illegittima la condizione, valorizzando l’effetto sostitutivo e di variante dell’autorizzazione unica e l’interesse pubblico connesso all’housing universitario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della procura, conferita prima dell’efficacia delle dimissioni del Sindaco, e dichiara il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni i cui apporti non sono oggetto di censura. Ritiene altresì non necessaria l’impugnazione del decreto ministeriale di inserimento del progetto, che non lede le attribuzioni comunali né fonda l’autorizzazione.
Nel merito, il Tribunale esclude che l’atto impugnato integri una revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, trattandosi di annullamento d’ufficio della precedente autorizzazione condizionata. Il richiamo dell’art. 14-quater, comma 2, della legge n. 241/1990 non impedisce l’autotutela sollecitata dal privato, restando il potere ufficioso e discrezionale.
Il nodo centrale è il rapporto tra il modello speciale ZES e la competenza consiliare. Il Comune non ha espresso un parere favorevole incondizionato di conformità urbanistica, ma un giudizio subordinato alla delibera richiesta dall’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001. La Corte distingue la variante urbanistica, che modifica le previsioni del piano, dal permesso di costruire in deroga, che consente il singolo intervento senza mutare le prescrizioni generali.
Poiché la legge attribuisce alla determinazione conclusiva l’effetto diretto di variante, non vi è ostacolo logico o giuridico a ritenere che essa si sostituisca all’approvazione consiliare anche quando occorra il permesso in deroga, di incidenza più contenuta. Il dissenso comunale viene così ricondotto alla regola delle posizioni prevalenti, con bilanciamento di tutti gli interessi in gioco.
Le censure sulla mancata attivazione della procedura di VAS e sul mancato coinvolgimento regionale risultano conferenti solo rispetto a una modifica permanente del piano, che nella specie non ricorre. Quanto al sopravvenuto venir meno del finanziamento per la gestione degli alloggi, il Collegio distingue la valutazione dell’interesse pubblico, normativamente qualificato e positivamente espresso in conferenza, dal piano del finanziamento del progetto.
Pertanto il ricorso, anche per motivi aggiunti, è respinto, con compensazione delle spese e senza i provvedimenti ex art. 89 c.p.c. invocati dalla controinteressata, non ravvisandosi intento offensivo nelle espressioni difensive contestate.
Nota della Redazione
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