Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Sicilia n. 2847 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, improntato al principio dispositivo, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso. La relativa declaratoria presuppone che la parte rappresenti il venir meno dell’interesse e che tale rappresentazione risulti confermata in udienza. Il giudice può quindi definire il giudizio senza esaminare i motivi, disponendo la compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie e dell’andamento del giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Palermo aveva rigettato l’istanza di concessione di suolo pubblico per l’installazione di un dehors, unitamente al verbale di contestazione e sequestro elevato dalla Polizia Municipale. Il ricorso era articolato su cinque motivi, tra cui la dedotta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990 e la violazione delle garanzie procedimentali di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Respinta l’istanza cautelare monocratica con decreto presidenziale n. 51/2026, il Tribunale accoglieva la tutela interinale con ordinanza n. 110/2026, limitatamente alla violazione delle garanzie procedimentali, ordinando il riesame dell’istanza in contraddittorio. Con atto del 19.10.2026 la parte ricorrente concludeva per la cessazione della materia del contendere, assumendo l’adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha dedotto il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, rappresentando l’adozione di un nuovo titolo autorizzativo da parte dell’amministrazione. La deduzione è stata confermata in udienza.

Su questa base il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio dispositivo che informa il processo amministrativo. La decisione non investe dunque il merito dei motivi, né la questione della formazione del silenzio assenso, né quella del difetto di motivazione e di istruttoria.

Il percorso argomentativo si fonda sulla rappresentazione della parte, non su un accertamento documentale del nuovo provvedimento: l’atto del 19.10.2026 assume l’intervenuta autorizzazione senza documentarla, e il Collegio valorizza la conferma resa in udienza. La declaratoria di improcedibilità consegue così alla sola verificazione processuale del venir meno dell’interesse.

Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone la compensazione, in ragione della peculiarità della fattispecie e dell’andamento del giudizio, con ciò valorizzando l’esito interlocutorio della fase cautelare e il sopraggiungere del nuovo titolo.

Il dispositivo ordina infine l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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