Valutazioni militari sindacabili solo per abnormità, non per fluttuazioni fisiologiche (Cons. Stato n. 4076 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di documentazione caratteristica dei militari, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative e con i rapporti informativi sono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in una analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare. Il giudizio finale è congruamente motivato quando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi per ciascuna voce delle qualità considerate, senza necessità di richiamo all’art. 3 della legge n. 241/1990. Le censure che investono il merito delle valutazioni riservate all’autorità militare sono inammissibili, salvo il limite dell’abnormità per arbitrarietà, irrazionalità manifesta o travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare. La variazione delle qualifiche tra periodi diversi costituisce evenienza fisiologica, non essendovi alcun diritto acquisito alla immodificabilità in pejus di una valutazione positiva conseguita in periodi pregressi.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla selezione indetta per il 2016 per l’avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante dell’Arma dei carabinieri, per 65 promozioni. Con decreto ministeriale del 26 maggio 2017 veniva approvata la graduatoria definitiva, nella quale egli si collocava al 66° posto su 333, risultando idoneo non vincitore.
Esercitato l’accesso agli atti, il ricorrente contestava il punteggio attribuito per il periodo dal 5 giugno 2007 al 9 settembre 2007, valutato “superiore alla media” anziché “eccellente”: il decremento di 0,135 aveva ridotto il punteggio finale a 26,12 in luogo di 26,26, precludendogli il superamento. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e compensava le spese. Proponeva appello, lamentando il difetto di motivazione della sentenza e chiedendo il riconoscimento del punteggio “eccellente” e la ricostruzione della carriera.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello, dichiarandolo infondato nel merito e ritenendo superfluo l’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte appellata. Il Collegio ricostruisce la disciplina della documentazione personale dei militari nel Titolo VI del Libro IV del d.lgs. n. 66/2010 e del d.P.R. n. 90/2010, rilevando che i giudizi dei superiori gerarchici sono espressione di discrezionalità tecnica e che le censure sul merito sono inammissibili salvo il limite dell’abnormità.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, la Corte ritiene la doglianza priva di pregio: nelle schede valutative la motivazione del giudizio finale trova genesi nei giudizi parziali espressi per ciascuna voce, e il giudizio finale è congruo quando armonico con essi. Le variazioni delle aggettivazioni non devono essere motivate, costituendo esse stesse la motivazione del documento caratteristico. Il documento redatto secondo i modelli regolamentari è per ciò solo adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 1022, comma 2, cod. ord. mil., senza spazio per il richiamo all’art. 3 della legge n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. II, n. 1535/2026; n. 1243/2025; n. 3389/2025).
Il Collegio affronta poi la discrepanza tra le valutazioni 2015 e 2016. La cadenza periodica e l’autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti del sistema: l’affidamento del militare alla conservazione dei livelli raggiunti recede rispetto all’interesse pubblico al monitoraggio continuo della qualità del servizio. Non esiste alcun diritto acquisito a una valutazione costante nel tempo, essendo il rendimento suscettibile di mutare per fattori oggettivi e soggettivi.
Ne discende che l’abbassamento di una o più voci non deve fondarsi su fatti di particolare gravità: i giudizi devono corrispondere solo al rendimento complessivo e le diversificazioni tra periodi costituiscono evenienza fisiologica, non indice di contraddittorietà (Cons. Stato, sez. IV, n. 2674/2019; sez. III, n. 1283/2003). Il sindacato resta circoscritto a travisamento dei fatti, abnormità o illogicità, smentite da dati inoppugnabili: ipotesi che, dalla piana lettura della documentazione, non ricorrono. L’appello è respinto con salvezza degli atti impugnati e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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