Revoca dell’accreditamento sanitario e disparità di trattamento: illegittima senza piano di adeguamento (Cons. Stato n. 3412 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio e dell’accreditamento con il Servizio sanitario regionale è illegittima quando si fondi su una carenza strutturale che l’amministrazione ha ritenuto superabile mediante la concessione di un termine per l’adeguamento nei confronti del soggetto subentrante. In tal caso la fattispecie ricade nell’art. 14, comma 4, della legge regionale Calabria n. 24 del 2008, che impone di invitare la struttura a presentare un piano di adeguamento con indicazione dei termini, e non nella previsione del precedente comma 3. La mancata richiesta del piano di adeguamento integra un autonomo profilo di illegittimità, in coerenza con il principio di proporzionalità. Il comportamento dell’amministrazione che revoca per una carenza tollerata in capo ad altro soggetto integra disparità di trattamento e contraddittorietà. Il difetto del titolo di possesso dell’immobile non legittima la revoca quando esso risulti superato da provvedimenti comunali di proroga non contestati.

Il Fatto

Il TAR Calabria, con sentenza n. 695/2024, accoglieva il ricorso della società titolare di una struttura R.S.A. avverso il decreto commissariale con cui era stata disposta la revoca dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento, e i motivi aggiunti contro il successivo decreto di autorizzazione all’esercizio con prescrizioni in favore della subentrante.

La revoca si fondava su due elementi: la mancanza dell’impianto di climatizzazione e il difetto di un titolo legittimante il possesso dell’immobile. La sentenza veniva impugnata con distinti appelli dalla società, dall’Azienda Sanitaria Provinciale e, incidentalmente, dal Commissario ad Acta per il Piano di Rientro. I giudizi, riuniti, giungevano in decisione dinanzi al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Riuniti gli appelli ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm., il Collegio esamina congiuntamente i motivi per la sostanziale identità delle questioni. Sul primo profilo ritiene che la sentenza impugnata non sia superata dalle censure: il primo giudice non ha omesso di considerare la diversità dei procedimenti, ma ha valorizzato la consistenza obiettiva della carenza accertata, superabile con la concessione di un termine per l’adeguamento e dunque non idonea a legittimare la revoca.

La Corte ravvisa una evidente contraddittorietà nel comportamento dell’amministrazione, che aveva tollerato la medesima carenza in capo alla subentrante, concedendole un termine per provvedere. A ciò si aggiunge un autonomo profilo di illegittimità: la revoca non è stata preceduta dalla richiesta, da parte dell’A.S.P., del piano di adeguamento entro un termine, come previsto dall’art. 14, comma 4, della legge regionale n. 24/2008 e in coerenza con il principio di proporzionalità.

Sul secondo argomento la Corte osserva che il procedimento di revoca si è articolato attraverso plurime e non sempre coerenti attività istruttorie, culminate nella relazione n. 3078 e nel conforme parere del Direttore Generale dell’A.S.P. Tali elementi costituiscono la piattaforma del provvedimento. Il riesame ha accertato il superamento delle carenze ulteriori rispetto all’impianto di climatizzazione, con la conseguenza che la revoca si fonda unicamente su tale carenza e sulla questione del titolo di possesso.

Quanto a quest’ultima, il TAR aveva valorizzato i provvedimenti comunali di proroga e il principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm.. La Corte rileva che né il motivo dell’A.S.P. né quello del Commissario intaccano tale profilo autonomo e autosufficiente, limitandosi a criticare gli effetti retroattivi della sentenza di annullamento dell’esclusione dalla procedura selettiva.

Il rigetto dei motivi principali e di quello incidentale comporta la conferma della sentenza e l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado, con assorbimento dei motivi riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. Le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *