Deposito cauzionale infruttifero escluso dal calcolo del tasso usurario (Cass. pen. Sez. 2 n. 2245 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di usura, il tasso effettivo globale deve includere tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito. Non costituiscono tuttavia un onere rilevante, né un corrispettivo del finanziamento, le somme erogate dal finanziatore e contestualmente vincolate in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’adempimento, atteso che il debitore ne acquisisce la giuridica disponibilità al momento dell’erogazione e ne pattuisce la restituzione alla scadenza. Il perfezionamento del mutuo si verifica infatti con la messa a disposizione della somma, non rilevando la sua immediata destinazione a garanzia, quale atto dispositivo distinto ed estraneo alla fattispecie contrattuale. Tali principi, affermati dalla giurisprudenza civile, si estendono anche ai contratti atipici di finanziamento.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari confermava l’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bari nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 644 cod. pen., in riferimento a un contratto di finanziamento stipulato tra una banca e un’impresa agricola individuale. Il contratto prevedeva che l’erogazione delle singole rate fosse garantita da un parallelo deposito cauzionale infruttifero, non prelevabile e destinato a essere restituito al compimento del programma contrattuale. Le somme vincolate erano erogate dalla medesima società finanziatrice, iscritta all’elenco generale degli intermediari finanziari, del cui rappresentante legale l’imputato era stato ritenuto responsabile.
Il Procuratore generale ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge per la mancata inclusione dei depositi cauzionali nel calcolo del TAEG e del tasso complessivamente applicato. Secondo l’Ufficio impugnante, la quota destinata a garanzia rappresentava un costo occulto del finanziamento, sicché la sua esclusione dal computo avrebbe indebitamente escluso il superamento del tasso soglia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo la ricostruzione operata dai giudici di merito. Ha premesso che, in linea di principio, nella determinazione del tasso per verificare la sussistenza dell’usura occorre tenere conto di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito, richiamando la propria giurisprudenza in tema di calcolo del TEG.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che le somme vincolate in deposito cauzionale potessero qualificarsi come corrispettivo del finanziamento. La costituzione della garanzia presuppone infatti che la somma abbia fatto previamente ingresso nella sfera patrimoniale del soggetto finanziato, che successivamente l’ha concessa in garanzia del proprio adempimento. Il debitore, per espressa previsione negoziale, non perdeva la giuridica disponibilità delle somme, destinate a essergli restituite alla scadenza: esse non costituivano pertanto un esborso ulteriore né una fonte di rimborso del distinto finanziamento erogato.
La Corte ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui l’effettiva erogazione dei fondi si verifica anche quando parte delle somme sia versata su un deposito cauzionale infruttifero, destinato a essere svincolato in conseguenza dell’adempimento. Il perfezionamento del contratto di mutuo si verifica nel momento in cui la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, non rilevando l’immediata destinazione a ripianare pregresse esposizioni o a costituire garanzie, trattandosi di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Tali principi sono stati ritenuti estendibili anche ai contratti atipici di finanziamento, come quello oggetto di giudizio.
La Corte ha infine rilevato l’assorbente fallacia logica del ricorso, che trascurava la diversità negoziale tra il credito finanziato e le somme poste a garanzia, obliterando altresì il passaggio delle note di chiarimento della Banca d’Italia che prevede una deroga per i depositi cauzionali. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con esonero del ricorrente, in qualità di parte pubblica, dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.