Ribaltamento dell’assoluzione e obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. II n. 29041 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riforma della sentenza assolutoria, l’onere di motivazione rafforzata imposto al giudice d’appello è assolto quando la decisione affronti lo specifico punto su cui si erano concentrati i dubbi del primo giudice e lo superi con argomenti logici e dirimenti. Il vizio deducibile in cassazione è la manifesta illogicità, non la mera illogicità: occorre uno strappo radicale tra premesse e conclusioni, rilevabile ictu oculi. La messa a disposizione del proprio conto corrente per farvi transitare somme di illecita provenienza, unita alla stretta connessione temporale con l’apertura del conto, integra un contributo consapevole nel reato di frode informatica. La sospensione condizionale della pena non è concedibile per la terza volta.

Il Fatto

Il tribunale aveva assolto l’imputato dal reato di frode informatica per insufficienza della prova della responsabilità. La Corte d’appello ha ribaltato la decisione, condannando l’imputato alla pena di sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e 640-ter cod. pen. per avere la Corte ritenuto integrato il concorso dell’imputato; mancanza della motivazione rafforzata richiesta in caso di riforma dell’assoluzione; erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Sul secondo motivo, concernente la motivazione rafforzata, il Collegio ricorda che, avendo ribaltato l’assoluzione, la Corte d’appello avrebbe dovuto redigere una motivazione idonea a uccidere il dubbio che aveva condotto il primo giudice all’assoluzione, confutando in radice gli elementi posti a suo fondamento, anche se pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte d’appello ha però affrontato lo specifico punto su cui si concentravano i dubbi del primo giudice, ossia la riferibilità del fatto all’imputato in assenza di accertamenti sui movimenti del conto beneficiario e sull’autoria del phishing. Ha quindi correttamente evidenziato l’irrilevanza dei dettagli mancanti, valorizzando il dato dirimente: il conto corrente postale destinato a ricevere il frutto della sottrazione era stato aperto il giorno stesso dell’operazione delittuosa.

La strettissima connessione temporale tra apertura del conto e compimento della frode esclude ogni spazio per ipotizzare che l’imputato fosse a sua volta vittima di raggiro o di sottrazione dei dati di accesso, circostanze peraltro mai allegate. Con tale argomento la Corte ha superato il dubbio palesato dal primo giudice, soddisfacendo lo standard motivazionale richiesto.

Quanto al primo motivo, il Collegio ribadisce che lo standard di valutazione non è la illogicità, ma la manifesta illogicità, condizione estrema che segnala una frattura radicale tra premesse e conclusioni. La messa a disposizione del proprio conto per farvi transitare somme da truffa è significativa, e la coincidenza temporale con l’apertura del conto catalizza gli elementi indiziari a carico dell’imputato.

Il terzo motivo è manifestamente infondato: dal casellario giudiziale risultano tre precedenti, due dei quali già beneficiati dalla sospensione condizionale. Il beneficio non è concedibile una terza volta. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese e il pagamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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