Inottemperanza al giudicato e penalità di mora esclusa per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 4548 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e assegna un termine per l’esecuzione, senza sostituire il titolo nella determinazione del credito. Il giudizio ha funzione meramente satisfattiva e non costitutiva del diritto di credito, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, la cui misura e decorrenza vanno verificate secondo il titolo e la legge. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, come l’esiguità del debito che la rende eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 131/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Il titolo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice propone allora ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il collegio ritiene il ricorso fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale chiarisce la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi. La loro esatta misura, quanto a misura e decorrenza, va verificata secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il collegio rileva inoltre che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le amministrazioni statali dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, prima dell’avvio del recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori e degli interessi legali maturati dopo il ricorso. Quanto alle astreintes, il collegio esclude l’uso della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. perché manifestamente iniqua o per altre ragioni ostative: l’esiguità del debito rende la penalità eccessivamente afflittiva.
Per il caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato, provvedendo entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è dovuto, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Le spese, non contestato l’inadempimento, sono liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori, e distratte al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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