Revoca dell’aggiudicazione per mancata stipula del contratto imputabile all’aggiudicatario (Cons. Stato n. 274 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto di stipulare il contratto dopo l’aggiudicazione di una gara pubblica, quando sia riconducibile a fatto dell’aggiudicatario, costituisce ipotesi di impossibilità di stipula che legittima la revoca dell’aggiudicazione. La stazione appaltante non è tenuta a dimostrare un proprio ulteriore attivismo quando la cronologia dei fatti comprovi la condotta dilatoria dell’operatore economico. La garanzia prestata in vista della stipula copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’affidatario, e la sopravvenuta scadenza del termine di validità non ne determina l’inefficacia in assenza di espressa volontà di ritiro. L’omessa pronuncia del giudice di primo grado su un motivo va accertata guardando alla motivazione nel suo complesso: sussiste una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione.

Il Fatto

Una stazione appaltante indice una procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, articolata in quaranta lotti, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Il raggruppamento appellante partecipa per quattro lotti e ottiene l’aggiudicazione per tre di essi.

La fase di stipula si arena: l’amministrazione prospetta una modifica della consistenza degli immobili, l’aggiudicatario conferma la disponibilità solo per un lotto e dichiara lo scioglimento dal vincolo per gli altri due. Segue la sostituzione del progettista, l’avvio di un’attività esecutiva limitata a un solo immobile e, nel novembre 2023, la revoca dell’aggiudicazione. Vengono impugnati anche la richiesta di escussione della garanzia e la segnalazione all’ANAC. Il TAR Lombardia respinge il ricorso principale e accoglie solo in parte i motivi aggiunti; la società propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la vicenda come impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario, che comporta la decadenza dall’aggiudicazione. Richiamando la propria precedente pronuncia sulla giurisdizione, esclude ogni inerzia della stazione appaltante: il provvedimento di revoca descrive in modo minuzioso la cronologia e trova piena rispondenza negli atti di causa.

Sul primo motivo, l’appellante sostiene la tardività del riesame e invoca il termine dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. La Corte replica che il richiamo è inconferente: quella norma disciplina le garanzie per la partecipazione alla procedura, non i termini dell’autotutela. Sull’omessa pronuncia, si afferma che l’errore è deducibile ex art. 112 c.p.c., ma va accertato con riferimento alla motivazione nel suo complesso; il TAR ha esaminato le censure e la reiezione emerge in via implicita, secondo un orientamento consolidato richiamato anche nel testo.

Quanto alla garanzia, la sentenza conferma la lettura del primo giudice: il termine di validità serve a mantenere ferma l’offerta per il periodo di gara e la scadenza non comporta inefficacia, consentendo al partecipante di ritirarsi senza conseguenze. In mancanza di volontà di ritiro, per effetto dell’aggiudicazione la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’affidatario.

Il quarto motivo, incentrato sui lotti non attivati, è respinto: il comportamento dilatorio del raggruppamento ha interessato tutti i lotti e non solo quello oggetto di esecuzione parziale. Il quinto motivo cade perché alla segnalazione all’ANAC è stato allegato il provvedimento di revoca.

L’appello è quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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