Atto meramente confermativo e riesame senza nuova istruttoria (Cons. Stato n. 5529 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra atto di conferma in senso proprio e atto meramente confermativo dipende dall’attività svolta dall’amministrazione: ricorre il meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, quando l’atto successivo ribadisce le conclusioni precedenti senza nuova istruttoria e senza nuova motivazione. La reiezione dell’istanza di riesame che si limiti a esplicitare il ragionamento già sottinteso nel diniego originario, con mero richiamo degli atti richiamati, integra mera esplicazione del primo provvedimento. Non costituisce nuova ponderazione degli interessi l’esplicitazione del contenuto del progetto, noto all’ente proponente, né la sua riconduzione a una categoria di intervento, trattandosi di categorizzazione meramente esemplificativa. Ne consegue la tardività dell’impugnazione del provvedimento escludente originario.
Il Fatto
Un Comune ha chiesto la riforma della sentenza con cui il TAR Sardegna ha dichiarato irricevibile e inammissibile il ricorso avverso la determinazione regionale che aveva respinto l’istanza di riesame della precedente delibera di non ammissione del progetto ai fondi, per non coerenza con il concetto di rigenerazione urbana.
La Regione aveva indetto una procedura selettiva per contributi a fondo perduto destinati a interventi di rigenerazione urbana. Il progetto del Comune era stato escluso perché ritenuto incoerente con tali finalità; l’istanza di riesame era stata respinta, con l’ulteriore precisazione che il rifacimento della pavimentazione, dei sottoservizi e dell’illuminazione rientra nella manutenzione straordinaria e non apporta modifiche sostanziali all’ambiente urbano. Il Comune ha impugnato la reiezione, sostenendo che essa discendesse da una rinnovata istruttoria.
La Motivazione della Corte
La questione dirimente è la qualificazione della determina di reiezione dell’istanza di riesame come atto meramente confermativo ovvero come conferma in senso proprio, frutto di ulteriore istruttoria.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata: la distinzione risiede nella circostanza che l’atto successivo sia adottato con o senza nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi. Si esclude la natura meramente confermativa quando vi sia riconsiderazione della situazione, rivalutazione degli interessi ed esame degli elementi di fatto e di diritto. Ricorre invece l’atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione si limita a ribadire le conclusioni precedenti. Il riferimento è a Cons. Stato, V, n. 2210 del 2026, Cons. Stato, VII, n. 5091 del 2025 e Cons. Stato, III, n. 819 del 2025.
Applicando tali principi, il Collegio osserva che dal tenore letterale delle due determine emerge che la seconda integra una mera esplicazione della prima. La determina originaria si limitava ad affermare la non coerenza dei progetti con le finalità di rigenerazione urbana; quella successiva richiama espressamente gli atti da cui desumere la definizione di rigenerazione urbana, senza alcuna ulteriore attività istruttoria, senza diverso approfondimento del progetto e senza nuova ponderazione degli interessi.
Si tratta, per il Giudice, soltanto dell’articolazione in più righe della identica motivazione già contenuta nel primo provvedimento. Nemmeno la nuova istruttoria può desumersi dall’esplicitazione del contenuto del progetto, ben noto all’ente che lo ha proposto, o dalla sua riconduzione alla manutenzione straordinaria: si tratta di categorizzazione meramente esemplificativa del fatto che il progetto non apporta modifiche strutturali e funzionali all’ambiente urbano.
Il motivo è dunque respinto, con conferma della declaratoria di irricevibilità e di inammissibilità resa in primo grado, senza che sia necessario esaminare i motivi riproposti dall’ente appellante. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.