Revoca dell’AUA e diffida ex art. 208: legittimo il pericolo solo potenziale (Cons. Stato n. 4721 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione unica ambientale adottata ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. c), d.lgs. n. 152/2006 è legittima quando si fondi su reiterate diffide che individuino con puntualità gli inadempimenti e sull’accertata mancata o non conforme esecuzione delle prescrizioni autorizzative. Il presupposto del provvedimento non richiede la prova attuale del pericolo per la salute e l’ambiente, essendo sufficiente un pericolo anche solo potenziale, in virtù del principio di precauzione. Le diffide sono tali, e prescindono dal nomen iuris, quando contengano un comando puntuale di eliminazione dell’inosservanza entro un termine. Il giudice amministrativo non integra la motivazione dell’atto quando si limiti a valutare i presupposti già enunciati dall’amministrazione nel provvedimento impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva a Montorio un impianto di recupero di rifiuti inerti e di produzione di conglomerati bituminosi, autorizzato con AUA. La Provincia, dopo una serie di note e diffide protrattesi dal 2018 al 2019, ha revocato l’autorizzazione con provvedimento del 31 gennaio 2020; il Comune ha poi vietato la prosecuzione dell’attività edilizia avviata con SCIA, ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. La società impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Veneto, che accoglieva solo in parte le doglianze respingendo il primo ricorso e dichiarando inammissibile il secondo. Proponeva quindi appello, dolendosi dell’integrazione postuma della motivazione e della qualificazione delle note come vere diffide.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza dei provvedimenti provinciali: la presa d’atto delle modifiche non sostanziali del 2017, la diffida del 1 marzo 2018, le integrazioni del 31 ottobre 2018, del 22 agosto e del 9 ottobre 2019, le limitazioni orarie imposte per contenere l’inquinamento acustico. Da tale sequenza emerge un quadro di inadempimenti plurimi e reiterati, forieri di emissioni sonore e olfattive e di continue lamentele dei residenti.
Le tre note contestate integrano, secondo la Corte, vere e proprie diffide ai sensi dell’art. 208, comma 13, d.lgs. n. 152/2006. Esse descrivono puntualmente gli inadempimenti e sono idonee a fondare la revoca, non essendo richiesto il nomen iuris ma il comando puntuale di adeguamento entro un termine.
La censura di integrazione giudiziale della motivazione è respinta: la diffida del 31 ottobre 2018 è richiamata nelle premesse della determinazione di revoca, e il TAR si è limitato a vagliare presupposti già espressi dall’amministrazione. La difformità della baia di carico, tamponata con teloni invece che con lamiera, viola la prescrizione n. 25 sugli obblighi da rispettare e integra la prima ipotesi dell’art. 208, comma 13, lett. c), come già affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 803 del 2019.
Quanto al presupposto del pericolo, la Corte chiarisce che la revoca dell’AUA può essere giustificata anche da un pericolo solo potenziale per la salute e l’ambiente, valorizzando gli interessi tutelati e il principio di precauzione. La società si è limitata a contestazioni generiche, senza supporto documentale efficace; le stesse dichiarazioni dei tecnici risultano ambigue, tanto che il Tribunale ha assolto il direttore dei lavori per la genericità della dichiarazione del 15 luglio 2019. La Provincia, inoltre, non è incompetente, essendosi limitata ad adottare provvedimenti in materia ambientale.
La legittimità della revoca si riflette sul divieto comunale di prosecuzione dell’attività edilizia, essendo venuta meno la possibilità di esercitare l’attività e la deroga in zona agricola. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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