Revoca autorizzazione di P.S. e indagine penale: necessaria istruttoria autonoma (TAR Toscana n. 919 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mera pendenza di un procedimento penale a carico del titolare di autorizzazione di pubblica sicurezza non integra, di per sé e automaticamente, la sopravvenuta carenza del requisito della buona condotta e non legittima la revoca definitiva del titolo. Se l’imputazione non è compiutamente definita quanto a consistenza e disvalore della condotta e alla sua riferibilità all’interessato, la P.A. deve svolgere un’autonoma istruttoria sull’attendibilità dell’accusa. In alternativa, ove intenda affidarsi al giudice penale, può adottare la sospensione ai sensi dell’art. 10 R.D. 773/1931, che inibisce temporaneamente l’attività senza compromettere definitivamente l’autorizzazione. La revoca adottata in via automatica e acritica è viziata da difetto di istruttoria e di motivazione, anche in ragione del principio di buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente era stata nominata guardia zoofila con decreto del Prefetto di Prato e, con successivo decreto del 5 aprile 2023, autorizzata a prestare servizio presso un’associazione di protezione animali con estensione alla provincia di Firenze. In forza di tali provvedimenti conseguiva l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 138 R.D. 773/1931.
Con decreto del 26 giugno 2023 la stessa Prefettura revocava il decreto di nomina, omettendo la comunicazione di avvio del procedimento, sul presupposto che la destinataria risultasse indagata per fatti commessi nell’espletamento della funzione di guardia zoofila e che ciò facesse emergere dubbi sulla permanenza della buona condotta. La ricorrente impugnava la revoca deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, anche per l’omessa comunicazione di avvio e per il difetto di istruttoria. La domanda cautelare era respinta; in corso di causa veniva depositata la sentenza del GUP che aveva assolto l’interessata perché il fatto non sussiste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il provvedimento impugnato si fondava esclusivamente sul dubbio, generato dalla pendenza del procedimento penale, circa la persistenza della buona condotta richiesta dagli artt. 11 e 138 R.D. 773/1931. Tale argomentazione, raffrontata con le contestazioni poi rivelatesi infondate, è giudicata insufficiente a soddisfare l’onere motivazionale imposto dall’art. 3 L. 241/1990.
Il TAR rileva che già la formulazione dell’imputazione recava circostanze contraddittorie o non univocamente significative di una carenza di buona condotta. L’unica utilità contestata consisteva nell’asportazione di un cane, collocato in un canile dove la ricorrente svolgeva volontariato; elemento dal quale sarebbe dovuto sorgere quantomeno il dubbio che la condotta fosse stata posta in essere nella veste di volontaria e non di guardia zoofila. Il capo di imputazione, inoltre, non individuava la specifica condotta ascritta a ciascuna coimputata e descriveva i fatti in termini vaghi.
In presenza di tali incertezze, la P.A. avrebbe dovuto astenersi dall’adottare, in via automatica ed acritica, un provvedimento definitivo ed esiziale per la destinataria. Avrebbe dovuto dare corso a una propria attività istruttoria per vagliare la consistenza delle accuse, oppure, affidandosi al giudice penale, disporre la sospensione ex art. 10 R.D. 773/1931, che impedisce temporaneamente l’esercizio dell’attività ma consente di riespandere la sfera giuridica del privato in caso di esito favorevole del giudizio penale.
Il Collegio chiarisce che la rilevanza penale del comportamento non è elemento necessario per escludere la buona condotta, potendo questa venir meno anche per azioni non contemplate da norme incriminatrici; ciò nondimeno, la semplice apertura di un’indagine non può ex se comportare l’accertamento della sopravvenuta mancanza del requisito. Nel caso concreto la revoca era stata disposta in difetto di autonoma istruttoria e di distinta valutazione delle circostanze, in un contesto che richiedeva maggiore scrupolo e rispetto del principio di buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento gravato e assorbimento delle censure non esaminate; le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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