Revoca autorizzazione trader ammessa solo nei casi tassativi di legge (TAR Campania n. 5461 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore dello stoccaggio di prodotti energetici presso terzi, la revoca dell’autorizzazione a operare come trader è disposta solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 1, comma 948, legge n. 205/2017, che rinvia all’art. 23, comma 9, d.lgs. n. 504/1995. La disposizione ha natura eccezionale, sicché non possono assumere rilievo presupposti ulteriori, quali la mancata operatività del titolare o l’assenza dell’atto di assenso del depositario. Le gravi violazioni degli obblighi IVA rilevano per la distinta ipotesi di sospensione e richiedono, in ogni caso, un accertamento definitivo, non essendo sufficiente un verbale di constatazione. Il giudice amministrativo, dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, può accertare incidentalmente l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società di diritto elvetico era stata autorizzata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento del 16 ottobre 2020, a operare come trader per lo stoccaggio di prodotti energetici presso terzi, ai sensi dell’art. 1, commi 945-959, legge n. 205/2017 e del d.m. 12 aprile 2018. Nel maggio 2021 l’Ufficio delle dogane di Napoli 1 avviava il procedimento di revoca, contestando l’assenza di un atto di assenso di un depositario autorizzato e la mancata trasmissione dei dati contabili.
All’esito del contraddittorio, con nota del 16 giugno 2022 l’Agenzia disponeva la revoca, fondandola sulla mancata operatività della società e sugli esiti di un verbale di constatazione redatto dall’Ufficio delle dogane di Bologna, da cui emergevano anche gravi violazioni IVA. La società impugnava l’atto, chiedendone l’annullamento previa sospensione e il risarcimento del danno. L’istanza cautelare era rigettata. Nel corso del giudizio emergeva che l’autorizzazione, di durata biennale, era scaduta il 15 ottobre 2022 senza essere stata rinnovata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: l’annullamento di una revoca relativa a un’autorizzazione ormai scaduta e non rinnovata non produce più alcuna utilità. Tuttavia, poiché la ricorrente ha chiesto l’accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, il giudice procede comunque allo scrutinio dei motivi, in linea con l’adunanza plenaria n. 8 del 2022.
Nel merito, il TAR ricostruisce la disciplina speciale. L’art. 1, comma 948, legge n. 205/2017 richiama, per la revoca dell’autorizzazione, le condizioni dell’art. 23, comma 9, d.lgs. n. 504/1995, ossia la sentenza irrevocabile di condanna o di patteggiamento per reati tributari, finanziari e fallimentari. Diversamente, l’esistenza di gravi violazioni degli obblighi IVA opera sul piano della sospensione. Il Collegio sottolinea che le ragioni che possono condurre al diniego di un rinnovo non si sovrappongono ai presupposti legittimanti la revoca, soprattutto in un settore retto da disciplina espressa.
Da qui la conclusione che la disposizione ha natura eccezionale e che la revoca può essere disposta solo per i casi ivi espressamente previsti, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa (TAR Toscana n. 919 del 2024; TAR Lombardia n. 456 del 2022; TAR Veneto n. 1201 del 2022). Applicando tali coordinate al caso concreto, il provvedimento impugnato non dà conto di alcuna delle ipotesi tassative.
Quanto alle violazioni IVA contestate, il TAR osserva che esse non sono mai state portate a conoscenza della società ex art. 7, legge n. 241/1990, rilevano solo per la sospensione e non risultano definitivamente accertate, venendo in questione un mero verbale di constatazione, atto di avvio del procedimento. Il vizio accertato è assorbente e esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi.
Il Tribunale dichiara quindi il ricorso improcedibile e, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., accerta l’illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 1, comma 948, legge n. 205/2017 e dell’art. 23, comma 9, d.lgs. n. 504/1995. La domanda risarcitoria, solo enunciata nell’epigrafe e non argomentata, è intesa come rinunciata. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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