Rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno e pericolosità sociale ex lege (TAR Lombardia n. 1752 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, la valutazione di colpevolezza è riservata al giudice penale: né la pubblica amministrazione né il giudice amministrativo possono sindacare le ragioni o le circostanze della condotta penalmente rilevante una volta intervenuta sentenza di condanna. Il legislatore assume a paradigma ostativo non la gravità del fatto concreto, ma la specifica natura del reato, definendo ex ante e in termini vincolanti la pericolosità sociale dello straniero. Ne consegue che l’amministrazione non è tenuta a compiere un’autonoma e specifica valutazione della pericolosità, né a verificarne l’attualità. Il provvedimento di rigetto è correttamente motivato quando si fonda su condanne e denunce che esprimono mancato inserimento sociale, a prescindere dai legami familiari.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il Questore di Milano respingeva l’istanza sul presupposto che lo straniero costituisse minaccia per l’ordine e la sicurezza dello Stato e fosse dedito alla commissione di reati e a traffici delittuosi. Avverso il diniego veniva proposto ricorso gerarchico, respinto dal Prefetto di Milano con decreto notificato il 18/9/2019.

Il ricorrente impugnava quindi il decreto prefettizio davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione degli artt. 3, 7, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere e travisamento della situazione di fatto. Costituitasi l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la causa giungeva in decisione all’udienza pubblica straordinaria del 6 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso infondato. Il provvedimento impugnato aveva confermato la determinazione questorile richiamando a carico del ricorrente una denuncia per porto d’armi od oggetti atti ad offendere e, in precedenza, una condanna per furto in abitazione, unitamente a un avviso orale e alla circostanza che l’istante viveva, almeno in parte, con proventi di attività illecite.

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza costante (tra le altre, le decisioni del 3.3.2022 n. 510, del 14.1.2022 n. 64 e del 18.11.2021 n. 2560) secondo cui la valutazione di colpevolezza è riservata al giudice penale: intervenuta la sentenza di condanna, l’operato dell’amministrazione è esente da vizi, non potendosi sindacare le ragioni o le circostanze della condotta penalmente rilevante.

La pericolosità sociale non richiede, poi, una valutazione autonoma dell’amministrazione. Il Collegio richiama il principio per cui il legislatore considera la commissione di determinati reati come in sé espressiva di pericolosità dello straniero, assumendo a paradigma ostativo non la gravità del fatto concreto ma la specifica natura del reato, in conformità agli impegni di inibitoria di traffici riguardanti settori reputati sensibili.

Il TAR esclude quindi che l’amministrazione dovesse considerare l’attualità della pericolosità, già definita ex ante dal legislatore in termini vincolanti. Le reiterate condotte criminose e il mancato inserimento nel contesto sociale italiano, confermati dalla relazione dell’amministrazione, sostengono la legittimità del diniego. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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