La sospensione della licenza ex art. 100 TULPS per fatti avvenuti all’esterno del locale (TAR Lombardia n. 3173 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un esercizio pubblico ai sensi dell’art. 100 TULPS non richiede che i fatti pericolosi si verifichino esclusivamente all’interno del locale. Il provvedimento può essere legittimamente emanato anche per fatti occorsi nelle immediate vicinanze dello stesso, purché sussista un collegamento tra l’attività esercitata e i fatti pericolosi contestati. Rilevano, a tal fine, le condotte criminose commesse da soggetti non avventori, qualora l’apertura del locale attragga persone dedite a traffici illeciti o a comportamenti violenti, e gli atti di violenza avvenuti nelle adiacenze. Anche un singolo episodio, ove particolarmente grave, come una sparatoria dall’esterno verso l’interno dell’esercizio, può giustificare la misura, così come la frequentazione abituale del locale da parte di soggetti pregiudicati.
Il Fatto
Il titolare di un’attività di ristorazione situata a Milano ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Milano aveva disposto la sospensione per 15 giorni della licenza di esercizio pubblico. Il provvedimento si fondava su una serie di episodi ritenuti sintomatici di una situazione di pericolo per l’ordine pubblico: una sparatoria avvenuta in data 1.1.2023, quando dall’esterno del locale erano stati esplosi colpi di arma da fuoco attraverso una finestra, ferendo un avventore, e i successivi controlli di polizia che avevano accertato la presenza di avventori gravati da precedenti penali e il ritrovamento di una modica quantità di hashish.
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di illegittimità, lamentando la mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 100 TULPS, sostenendo che i fatti considerati non si sarebbero verificati all’interno del locale. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto la censura infondata. Il Collegio ha innanzitutto osservato che la norma di cui all’art. 100 TULPS non richiede espressamente che i fatti si verifichino all’interno dell’esercizio, potendo il provvedimento essere emesso anche per eventi accaduti nelle immediate vicinanze, a condizione che sussista un collegamento tra l’attività e i fatti pericolosi contestati.
La sentenza richiama la giurisprudenza che ha ritenuto applicabile la norma in una molteplicità di ipotesi: condotte criminose commesse da soggetti non avventori, attratti dalla permanenza del locale in orario notturno; la frequentazione abituale del locale da parte di persone pregiudicate o pericolose; la presenza di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti che operano nel locale o nelle strade adiacenti; il verificarsi di liti violente sulla pubblica via dopo l’uscita dal locale. Il Collegio cita, a sostegno, Cons. Stato n. 3422/2024 e T.A.R. Bologna n. 30/2025, nonché i precedenti per cui anche un singolo episodio particolarmente grave può fondare la misura (T.A.R. Napoli n. 6090/2020 e T.A.R. Toscana n. 482/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, il TAR ha ritenuto che i fatti descritti nel provvedimento impugnato fossero idonei a giustificare la chiusura temporanea. La sparatoria avvenuta il 1.1.2023, con colpi esplosi dall’esterno verso l’interno del locale, ha costituito l’elemento di maggior gravità, che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. I successivi controlli hanno poi confermato che il locale era abituale ritrovo di persone pregiudicate, come emerso dalla presenza di avventori con precedenti penali di vario tipo.
Il Collegio ha quindi concluso che la misura della sospensione per 15 giorni risultasse proporzionata rispetto alla situazione accertata, essendo dimostrato che il locale costituisse un pericolo per l’ordine pubblico ai sensi dell’art. 100 TULPS. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite, giustificata dalla particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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