Integrazione scolastica: accolta la cautelare per la rivalutazione delle ore di assistenza (TAR Puglia n. 8 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., sussiste il fumus boni iuris del ricorso volto a ottenere la rivalutazione delle ore di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica di un alunno con disabilità quando la condizione clinica dell’interessato, come documentata anche nel PEI, risulti di estrema gravità e meritevole di un monte orario superiore a quello riconosciuto, in linea con le richieste dell’Istituto scolastico. Il periculum in mora va ravvisato nell’irreparabile pregiudizio che la carenza di idonea assistenza può cagionare sia sul piano dell’apprendimento sia sulla stessa effettiva possibilità di frequentazione scolastica. L’accoglimento dell’istanza si sostanzia nell’assegnazione alle Amministrazioni competenti di un termine per la rivalutazione delle ore assegnate, con conferma medio tempore delle misure già disposte in via d’urgenza.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su una minore, agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia lamentando l’inerzia della Provincia di Lecce rispetto alla richiesta di assicurare, mediante le relative nomine, un monte orario di assistenza all’autonomia e alla comunicazione e di assistente socio-sanitario (OSS) superiore a quello riconosciuto. In particolare, era stata disposta per l’anno scolastico 2025/2026 l’assegnazione di sole 12 ore settimanali di assistenza alla comunicazione, a fronte di un fabbisogno stimato in almeno 18 ore settimanali per ciascuna figura professionale. Il ricorrente impugnava gli atti di assegnazione e il PEI redatto dall’Istituto scolastico, chiedendo l’accertamento del diritto della minore all’erogazione del servizio per un numero adeguato di ore e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale e da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella fase cautelare, ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti per l’accoglimento dell’istanza. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato l’estrema obiettiva gravità della condizione clinica della minore, desumibile dalla documentazione in atti e dal PEI per l’anno scolastico 2025/2026, condizione che risultava meritevole di un’assegnazione di personale di assistenza per un monte orario superiore a quello già riconosciuto, in linea con le richieste formulate dal medesimo Istituto scolastico.
Con riferimento al periculum in mora, il Tribunale lo ha individuato nell’irreparabile pregiudizio che la minore avrebbe potuto subire in caso di carenza di idonea assistenza, sia sul piano dell’apprendimento sia, più radicalmente, sulla stessa effettiva possibilità di frequentazione scolastica. La natura della situazione soggettiva e il bene della vita coinvolto rendevano evidente l’urgenza di provvedere.
In accoglimento dell’istanza, il TAR ha assegnato alle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, il termine di 90 giorni per operare una rivalutazione delle ore di assistenza assegnate alla minore, tenendo conto della peculiare complessiva gravità della condizione clinica. Il termine decorre dalla comunicazione dell’ordinanza o, se antecedente, dalla sua notificazione ad opera della parte ricorrente, espressamente onerata di tale adempimento.
Il Collegio ha altresì confermato medio tempore, sino all’adozione della nuova determinazione da parte delle Amministrazioni, le disposizioni già contenute nel decreto cautelare del 5.12.2025. Ha infine compensato le spese della fase e fissato l’udienza pubblica di merito.
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Nota della Redazione
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