Prova pratica concorsuale, divieto di manuali rimesso all’Ufficio scolastico regionale (TAR Marche n. 23 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per il reclutamento del personale docente, in assenza di una previsione di legge, di regolamento o del bando che autorizzi l’uso di manuali e prontuari tecnici durante la prova pratica, la scelta se consentirne o meno l’utilizzo è rimessa al singolo Ufficio Scolastico Regionale, senza che il mancato adeguamento alle determinazioni di altri Uffici possa integrare ex se un vizio di irragionevolezza o di disparità di trattamento. L’eventuale difformità rispetto ad altre sedi di svolgimento non configura violazione della par condicio quando la disciplina della prova non sia uniforme. Le censure volte a contestare i giudizi della commissione esaminatrice devono essere puntuali e ancorate a elementi certi, non potendosi risolvere in una critica soggettiva. Nei concorsi pubblici i punteggi delle prove sono attribuiti in base all’esito delle prove stesse: il curriculum di studi e l’esperienza professionale rilevano solo nella valutazione dei titoli.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la classe di concorso A037, indetta con D.M. n. 499/2020 e modificata con D.M. n. 23/2022. Ammesso alla prova orale solo a seguito della rettifica del punteggio della prova scritta, ha sostenuto la prova pratica e il colloquio presso la sede individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, responsabile della procedura per l’aggregazione territoriale comprendente le Marche.

Nella prova pratica ha conseguito 34 punti e nel colloquio 74, con media finale di 54 e mancata collocazione in graduatoria. Ha quindi impugnato il decreto di approvazione delle graduatorie, i verbali di attribuzione dei punteggi, l’avviso che vietava l’uso di manuali e prontuari e l’art. 7 del D.M. n. 326/2021, deducendo plurimi profili di illegittimità delle modalità di svolgimento della prova orale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il primo motivo rilevando che nessuna disposizione di legge o di regolamento, né il bando di concorso, prevede che i candidati possano utilizzare manuali e prontuari tecnici. La decisione sul punto era dunque rimessa al singolo Ufficio Scolastico Regionale. Il richiamo alle linee di indirizzo ministeriali sulla didattica per competenze è giudicato non conferente, perché tali direttive riguardano l’attività di insegnamento e non le procedure concorsuali. Il divieto, inoltre, non ha reso impossibile lo svolgimento della prova, come dimostra il superamento della stessa da parte di numerosi candidati.

Quanto alla dedotta violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, il Collegio osserva che nella sala era ammesso il candidato successivo, assicurando un livello minimo di pubblicità. La censura è ammissibile solo se l’interessato alleghi di essere stato danneggiato dall’assenza di pubblico, ipotesi non ricorrente nel caso concreto, atteso l’esito positivo del colloquio.

Il terzo motivo è dichiarato infondato, oltre che inammissibile per difetto di interesse. Il ricorrente lamentava di aver avuto minor tempo per preparare il colloquio, ma i candidati ammessi dopo la rettifica avevano beneficiato di oltre un mese in più rispetto agli altri. Il Tribunale rileva inoltre che il punteggio di 34 nella prova pratica non avrebbe consentito il raggiungimento della soglia di 70/100 nemmeno con il massimo nel colloquio. Le proiezioni statistiche sono pertanto irrilevanti.

Il quarto motivo è respinto nel merito. Due dei tre temi afferivano al medesimo insegnamento, e il ricorrente non ha spiegato perché la griglia di valutazione non fosse utilizzabile per il terzo. Soprattutto, il Collegio ribadisce che le censure ai giudizi della commissione devono essere puntuali e ancorate a elementi certi. Nella specie il ricorrente avrebbe dovuto allegare la correttezza dello svolgimento della prova e indicare i profili di errore oggettivo dei giudizi, non limitarsi a contestare la griglia.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese anche in ragione dell’infondatezza dell’eccezione della difesa erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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