Divieto cumulo D.L. e CSE è requisito esecutivo non di partecipazione (Cons. Stato n. 6984 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo, in capo al medesimo professionista, delle funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, previsto dall’art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 per gli appalti di lavori di importo superiore a un milione di euro, attiene alla fase esecutiva ed è riferito all’esecuzione dei lavori da parte delle stazioni appaltanti qualificate. Esso non integra un requisito di partecipazione alle gare aventi ad oggetto servizi di architettura e ingegneria, i cui requisiti trovano disciplina negli artt. 66, 94, 95 e 100 d.lgs. n. 36/2023. La lex specialis può anticipare alla fase di gara la separazione dei ruoli, ma solo qualificando espressamente i lavori come complessi e caratterizzati da rischi di interferenze; in difetto, la verifica resta rimessa alla fase esecutiva. Ne consegue che, accertata l’incompatibilità, il professionista indicato è sostituibile con altro appartenente al gruppo di lavoro, già indicato nell’offerta e munito dell’abilitazione prescritta, senza che ciò integri modifica dell’offerta tecnica né richieda soccorso istruttorio.
Il Fatto
Il Comune di Trani aggiudicava, con determinazione dirigenziale del 6.2.2025, la procedura aperta per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla realizzazione di un asilo nido comunale, da aggiudicare secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. Risultava primo classificato un raggruppamento temporaneo di professionisti; secondo graduato lo studio che ora assume il ruolo di appellato.
Quest’ultimo presentava istanza di riesame in autotutela, sostenendo che nel gruppo di lavoro del raggruppamento aggiudicatario un medesimo professionista cumulasse le funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, con violazione dell’art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e del punto 7.1, lett. d), del disciplinare. L’Ufficio non accoglieva l’istanza e chiedeva l’indicazione di un distinto coordinatore; il raggruppamento indicava altro professionista interno al gruppo, in possesso dell’abilitazione ex art. 98 d.lgs. n. 81/2008. Il TAR Puglia accoglieva il ricorso del secondo graduato e annullava l’aggiudicazione, qualificando la carenza come originaria e sostanziale, incidente sull’affidabilità del concorrente. Propongono appello, con ricorsi poi riuniti, il raggruppamento aggiudicatario e il Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, elaborata nel vigore dell’art. 100 d.lgs. n. 50/2016, e il criterio per cui spetta alla lex specialis individuare i requisiti la cui mancanza determina l’esclusione. L’eterointegrazione del bando è ammessa solo in presenza di una vera lacuna, colmabile mediante norme imperative, secondo il modello degli artt. 1339 e 1374 cod. civ..
La questione centrale è se l’art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 configuri un requisito di partecipazione o un requisito esecutivo. La norma, nel consentire al direttore dei lavori di svolgere anche le funzioni di CSE per i contratti non superiori al milione di euro e in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, è collocata nella parte del Codice dedicata all’esecuzione dei contratti. La sua disciplina soggettiva riguarda le figure professionali operanti per conto delle stazioni appaltanti qualificate. Per i servizi di architettura e ingegneria i requisiti restano quelli degli artt. 66, 94, 95 e 100, con il divieto di clausole espulsive atipiche.
Da ciò la conclusione che la norma, al più, configura per gli appalti di servizi tecnici una causa di incompatibilità da verificare in fase esecutiva, salvo che la lex specialis anticipi la separazione dei ruoli qualificando ex ante i lavori come complessi e a rischio di interferenze. Nella specie il disciplinare non richiama l’art. 114, non contiene alcuna analisi dei lavori in tal senso e anzi ammette, alla pag. 38, la coincidenza nello stesso soggetto di più figure professionali. Il punto 7.1 si limita a prescrivere i requisiti dei componenti del gruppo di lavoro, senza vietarne la sostituzione.
Il Collegio esclude pertanto l’eterointegrazione e applica il criterio del favor partecipationis e dell’interpretazione letterale e sistematica delle clausole, secondo gli artt. 1362 e 1363 cod. civ., valorizzando i principi del risultato e della massima partecipazione. Trova così applicazione il regime della sostituzione del professionista in fase esecutiva, non emergendo alcun difetto di requisito di partecipazione: il soggetto subentrato faceva già parte del gruppo di lavoro indicato nell’atto di impegno e nell’offerta tecnica, con attestazione dell’abilitazione, e la mera modulazione dei ruoli non altera l’offerta.
La stazione appaltante ha quindi correttamente respinto l’istanza di autotutela. Il Collegio ritiene assorbite le censure preliminari in virtù del principio della ragione più liquida; solo per completezza rileva il fondamento del motivo sull’appalto finanziato con fondi PNRR, per il quale, essendo intervenuta la stipula del contratto, il giudice avrebbe dovuto limitarsi all’accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a., in forza dell’art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021. Gli appelli riuniti sono accolti, il ricorso di primo grado respinto e le spese del doppio grado compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1339 c.c. – Inserzione automatica di clausole
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1374 c.c. – Integrazione del contratto