Decadenza dai contributi agricoli per mendacio e motivazione per relationem (TAR Sicilia n. 2504 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Agea dispone la decadenza dai contributi comunitari per dichiarazioni non veritiere del beneficiario costituisce esercizio di un potere vincolato, correlato alla ricorrenza di presupposti oggettivi, e non di autotutela annullatoria o revocatoria; non trovano quindi applicazione gli artt. 21-nonies e 21-quinquies della legge n. 241/1990. La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento recepisce, in funzione istruttoria, gli esiti delle indagini della Procura della Repubblica, purché da questi emerga in modo univoco la non veridicità delle dichiarazioni. L’accertamento del mendacio integra il dolo quale cosciente volontà di dichiarare fatti difformi dal reale e giustifica la ripetizione delle somme erogate ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. I vizi del procedimento partecipativo restano irrilevanti ex art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990 quando l’atto, per la sua natura vincolata, non avrebbe potuto avere esito diverso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha impugnato dinanzi al TAR Sicilia il provvedimento con cui l’Agea ha disposto la decadenza dalle domande di aiuto presentate per le campagne 2013, 2014 e 2015, accertando un credito di oltre trecentosessantamila euro e intimandone la restituzione. Il provvedimento si fondava sugli esiti di un’indagine della Polizia giudiziaria, che aveva rilevato la falsità delle attestazioni di conduzione dei terreni, la non veridicità della dichiarazione di mancato pascolamento per cause di forza maggiore e l’acquisizione di titoli di provenienza illecita.
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle fonti eurounitarie e interne, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’illegittima quantificazione dell’indebito per mancato ricalcolo delle somme imputabili ai titoli originari non contestati, oltre al vizio di proporzionalità. L’Agea si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato unitariamente i motivi, per ragioni logiche e di connessione. Il fulcro della decisione è la qualificazione della nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna come base istruttoria del provvedimento impugnato: da essa emerge in modo incontrovertibile l’inserimento nel fascicolo aziendale di conduzioni di terreni privi di legittimazione, l’uso di titoli indebitamente posseduti e la falsa dichiarazione dello stato di epizoozia per le annualità 2013 e 2014.
Richiamando un proprio precedente (TAR Catania, sentenza n. 584 del 20/02/2024), il Tribunale ha ritenuto che la nota della Procura costituisca valida motivazione per relationem, escludendo ogni vizio di eccesso di potere. La circostanza che la fattispecie concreta non coincida con i delitti ipotizzati in sede penale resta irrilevante, poiché l’accertamento di quelli è riservato ad altra autorità giurisdizionale.
Il Collegio ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 30 del Reg. (CE) n. 73/2009, confermato dall’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013, che esclude l’erogazione ai beneficiari che abbiano creato artificiosamente le condizioni per ottenere i pagamenti, e dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che sanziona con la decadenza la non veridicità delle dichiarazioni. Opera inoltre la previsione dell’art. 4 del Reg. CE-Euratom n. 2988/95, che impone la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto.
Sulla natura dell’atto, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa (Ad. Plen. n. 18 dell’11.9.2020; Sez. VI n. 6018 del 20.6.2023; Sez. III n. 815 del 7.2.2022), secondo cui il provvedimento di decadenza in materia di contributi ha funzione sanzionatoria e non rientra tra i poteri di autotutela. Esso risponde al principio di autoresponsabilità del percettore e prescinde dal decorso del tempo e dallo stato soggettivo.
Quanto alla forza maggiore da epizoozia, il Collegio ha osservato che lo stato eccezionale doveva essere dimostrato in domanda con certificazione dell’ente preposto e che il Dipartimento veterinario competente ha escluso l’adozione di provvedimenti restrittivi per il 2013. Infine, il Tribunale ha respinto la censura sull’omesso annullamento dei titoli, risultando adottato il provvedimento AGEA prot. ACIU.2016.106 del 24/02/2016, già confermato con sentenza n. 342/2017 dello stesso TAR. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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