Revoca della concessione lotto per ritiro delle polizze e mancato rinnovo (TAR Lombardia n. 3217 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ritiro delle polizze fideiussorie e assicurative prescritte dall’art. 7, commi 4 e 5, legge n. 85/1990 e il loro mancato rinnovo, nonostante la diffida e la sospensione dei terminali disposte dall’Amministrazione, integrano grave violazione della legge sul Lotto e legittimano la revoca della concessione ai sensi dell’art. 5 del contratto di concessione. Lo stato di malattia del concessionario non costituisce ostacolo oggettivo all’adempimento, avuto riguardo alla natura delle patologie certificate e al dovere dell’esercente di organizzarsi per fronteggiare momentanee difficoltà gestionali. La mancata valutazione delle controdeduzioni endoprocedimentali non determina l’annullabilità del provvedimento quando questo abbia natura vincolata e sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli le ha revocato la concessione di una ricevitoria del gioco del Lotto, annessa a una rivendita ordinaria di tabacchi, nonché l’atto di avvio del procedimento di decadenza dalla rivendita. La revoca è stata adottata il 21 marzo 2023 in applicazione dell’art. 5 del contratto di concessione, a seguito del ritiro, da parte della società assicuratrice, della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali e dell’assicurazione per furti, rapine e incendio, e del loro mancato rinnovo per l’anno 2023.
La ricorrente ha contestato la legittimità dell’atto sostenendo che l’Agenzia non avrebbe considerato le proprie controdeduzioni endoprocedimentali, nelle quali rappresentava di essere stata impossibilitata all’adempimento per causa di malattia e documentava di aver regolarizzato la propria posizione. L’Amministrazione si è costituita deducendo l’infondatezza del gravame; la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 599 del 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato per le ragioni già poste alla base del rigetto della domanda cautelare. L’art. 7, commi 4 e 5, legge n. 85/1990 prescrive che i titolari delle ricevitorie prestino una cauzione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni discendenti dalla concessione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, e stipulino un’assicurazione per i rischi di furto, rapina e incendio. L’art. 5 del contratto di concessione prevede la revoca in caso di gravi violazioni della legge sul Lotto.
Nel caso concreto, il 6 dicembre 2022 l’Agenzia è stata informata del ritiro delle polizze. Dapprima, previa diffida alla regolarizzazione, ha sospeso i terminali della ricevitoria; successivamente, previa comunicazione di avvio del procedimento, ha revocato la concessione. Il Collegio ha osservato che il ritiro delle polizze e la loro mancata attivazione, nonostante la diffida e la sospensione, costituiscono gravi violazioni e giustificano la revoca: circostanza, questa, non contestata.
Quanto alle doglianze sulla mancata considerazione delle controdeduzioni, il Tribunale ha rilevato che lo stato di malattia non può considerarsi oggettivamente ostativo all’adempimento. La natura delle patologie certificate — prima una lombosciatalgia, poi una sindrome ansioso-depressiva — non impedisce materialmente di procedere ai pagamenti. Rileva, inoltre, il dovere dell’esercente di organizzarsi per sopperire a momentanee difficoltà gestionali dell’impresa.
Il bollettino postale di pagamento prodotto, recante la causale “servizi 2022”, non risulta riferirsi all’anno 2023, per il quale le polizze non sono state rinnovate: la regolarizzazione allegata non è dunque pertinente al periodo contestato. Su queste basi, il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento qualora, per la natura vincolata dell’atto, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il ricorso è stato quindi rigettato. Le spese della fase di merito sono state compensate, stante il mancato espletamento di attività difensiva a seguito del pronunciamento cautelare.
Nota della Redazione
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