Ottemperanza e penalità di mora anche per i crediti da equa riparazione (TAR Calabria n. 1616 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto condanne al pagamento di somme di denaro. La relativa somma, per la parte riconosciuta, è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tale importo si cumula con gli interessi legali dovuti in forza del titolo, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, il Commissario ad acta provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali impone di evitare un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza di un decreto emesso dalla Corte di Appello competente e divenuto irrevocabile. Il titolo condanna al pagamento di € 2.000,00 a ciascuno, oltre interessi, a titolo di danno non patrimoniale per equa riparazione ex lege n. 89/2001, oltre alle spese di lite liquidate al difensore distrattario.
I ricorrenti chiedono la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notiziato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta l’avvenuta notifica del titolo e la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001, con il decorso dei 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. L’amministrazione non prova, come era suo onere, di aver dato esecuzione al giudicato. Sussistono quindi tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi condanne pecuniarie. Richiama la Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, l. n. 208/2015. La domanda non incontra cause ostative né profili di iniquità.
La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il riconoscimento opera in aggiunta agli interessi legali dovuti in forza della condanna, data la natura sanzionatoria dell’istituto. Il pagamento decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’adempimento o all’insediamento del Commissario.
Il Tribunale nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero. Questi opera su istanza di parte e senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Le spese del giudizio sono liquidate sui parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata refusione nel termine, alle spese provvede lo stesso Commissario. Il Collegio fonda la soluzione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele e su ragioni di economia processuale, richiamando gli artt. 95 e 510 c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata