Revoca della concessione e risarcimento per le scelte anticipatorie del concessionario (C.G.A.R.S. n. 170 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che disciplini l’utilizzazione dei beni immobili di proprietà dell’ente, ove non sia dotato di efficacia immediatamente lesiva, non è soggetto all’onere di autonoma e immediata impugnazione e va gravato unitamente all’atto applicativo che rende attuale la lesione. Il successivo ritiro in autotutela del provvedimento applicativo fa venir meno l’interesse all’annullamento delle disposizioni regolamentari, residuando il solo interesse alla domanda risarcitoria. Quest’ultima, ove proposta in via generica e specificata solo con memoria non notificata, è inammissibile per difetto di specificazione della causa petendi. Nel merito, difetta il nesso causale tra l’agire dell’amministrazione e il pregiudizio economico derivante dalla anticipata interruzione dei rapporti contrattuali del concessionario, quando l’atto lesivo sia stato impugnato, la sua efficacia sospesa e l’immobile non sia mai stato rilasciato: opera il criterio dell’art. 30, comma 3, secondo periodo, cod. proc. amm., che esclude i danni evitabili con l’ordinaria diligenza.

Il Fatto

La società appellante aveva ottenuto dal Comune, con convenzione del 2002, la concessione in uso per novantanove anni di un immobile comunale, a fronte di un canone periodico e dell’impegno ad assumere manodopera locale. Nel 2018 il Comune approvava un regolamento per l’utilizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, integrato con una disciplina transitoria, e nel 2019 la Giunta revocava in autotutela la convenzione.

La società impugnava davanti al TAR Sicilia il regolamento e la revoca, chiedendo anche il risarcimento del danno. Nelle more, la Giunta annullava in autotutela la propria delibera di revoca. Il TAR dichiarava improcedibile la domanda di annullamento, inammissibile quella risarcitoria e compensava le spese. Proponeva appello la società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’ordine logico delle questioni, che impone di esaminare prima i presupposti processuali e poi le condizioni dell’azione, secondo il canone enunciato dall’Adunanza plenaria n. 10 del 2011 e dalle Adunanza plenaria n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015. Respinta l’eccezione di genericità dell’appello, la Corte affronta il difetto di giurisdizione e lo respinge: la convenzione, per il nomen iuris e per la causa che la connota — l’impegno occupazionale in favore della comunità locale — integra una concessione di beni pubblici, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.

Superata anche l’eccezione di tardività — le delibere risultano pubblicate all’albo pretorio dall’8 al 23 febbraio 2019, sicché la notifica del 24 aprile 2019 è tempestiva rispetto al termine dell’art. 29 cod. proc. amm. — il Collegio esamina l’interesse. Distingue i regolamenti volizioni-preliminari, di contenuto astratto e programmatico, dai regolamenti volizioni-azioni, capaci di immediata incisione della sfera del destinatario. Solo per questi ultimi vale l’onere di immediata impugnazione, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 450 del 2005 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 1558 del 1999.

Nella specie la disciplina transitoria prevede la revoca solo ove emergano discrasie che rendano insanabile la prosecuzione del rapporto: si tratta di una mera eventualità, non prevedibile e non ancora verificatasi. Il regolamento non è dunque immediatamente lesivo e la sua impugnazione congiunta all’atto applicativo era corretta. Ritirata in autotutela la revoca, è però venuto meno l’interesse all’annullamento delle delibere consiliari, come correttamente rilevato dal primo giudice.

Quanto alla domanda risarcitoria, la Corte ne conferma l’inammissibilità: nel ricorso era stata formulata una richiesta generica, priva di causa petendi e di criteri di quantificazione, con incidenza sul contraddittorio e sul diritto di difesa dell’amministrazione; le specificazioni successive, contenute in memoria non notificata, andavano introdotte con motivi aggiunti. Nel merito, il danno lamentato — interruzione del rapporto commerciale e dei rapporti di lavoro — non è causalmente imputabile al Comune, che ha ritirato la revoca e non ha mai imposto il rilascio dell’immobile, rimasto nella piena disponibilità dell’appellante. Le scelte anticipate di chiusura dei rapporti contrattuali, adottate mentre gli atti erano sub iudice e dopo la sospensione cautelare della revoca, integrano quella condotta non diligente che l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. preclude al risarcimento.

L’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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