Inammissibile il ricorso contro la rimozione del cancello privo di provvedimento (TAR Trentino-Alto Adige n. 154 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui il dirigente comunale riferisce che la Giunta ha respinto l’istanza di cancellazione della strada dall’elenco dei sentieri rurali, e che il manufatto che ne limita il transito va rimosso, non costituisce provvedimento di demolizione impugnabile. Manca, in capo al firmatario, il potere di ordinare la riduzione in pristino, riservato al sindaco o a un delegato, e difettano i requisiti formali dell’atto. La contestazione del diniego di sanatoria, non impugnato, fa venir meno l’interesse anche se l’ordine di rimozione fosse esistito. Il ricorso proposto avverso la sola comunicazione è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Una società agricola presenta domanda di concessione edilizia in sanatoria per un cancello d’ingresso collocato a chiusura di una strada poderale che serve più masi. Il Comune invita a integrare la documentazione e, non essendo seguita la produzione richiesta, dichiara il progetto inammissibile con provvedimento del 27.11.2024. In parallelo la società chiede la cancellazione della strada dall’elenco dei sentieri rurali.

La Giunta comunale tratta l’istanza come punto di discussione e si dichiara favorevole a un approfondimento con i proprietari; il dirigente comunica poi, con lettera del 24.10.2024, che la strada conserva carattere pubblico e che il cancello va rimosso. La società impugna quella lettera davanti al TAR, ottenendo la sospensione cautelare dell’ordine di rimozione. Il Comune e una vicina, intervenuta ad opponendum, eccepiscono l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività della memoria difensiva della ricorrente, depositata il 14.04.2025 mentre il termine dei trenta giorni liberi anteriori all’udienza, fissata al 14.05.2025, scadeva il 13.04.2025, domenica, con slittamento al sabato precedente in forza dell’art. 52, comma 4, della legge provinciale sul processo amministrativo. La memoria resta estranea al giudizio.

Nel merito il punto decisivo è la qualificazione dell’atto. La lettera del 24.10.2024 è, secondo il TAR, una comunicazione assai mal formulata con cui il dirigente riferisce l’esito della discussione consiliare. Da una semplice pre-deliberazione non può discendere né una valida decisione sulla cancellazione del sentiero, né un valido ordine di demolizione. Soprattutto, al firmatario – il responsabile del servizio ambiente e infrastrutture – difetta ogni legittimazione: il potere di ordinare la rimozione spetta in via esclusiva al sindaco o a un delegato.

Il Collegio valorizza anche la pendenza, a quella data, del procedimento di sanatoria. Sarebbe illogico che il Comune ordinasse l’abbattimento del cancello mentre è in corso l’esame del progetto che ne chiede la conservazione. Ne trae la conseguenza che nel caso concreto manca un provvedimento demolitorio impugnabile.

A ciò si aggiunge un profilo autonomo di difetto di interesse. La società non ha impugnato l’atto conclusivo del 27.11.2024, che ha respinto la sanatoria: atto che, secondo il TAR, è stato correttamente notificato all’indirizzo PEC del tecnico incaricato, munito di procura speciale e titolare del domicilio digitale eletto in sede di presentazione dell’istanza sul portale SUAP. Con la mancata impugnazione la ricorrente ha di fatto riconosciuto la abusività del manufatto, e l’interesse alla caducazione dell’ordine di rimozione sarebbe comunque venuto meno.

Il ricorso è quindi inammissibile. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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