Revoca della confisca e sopravvenuta carenza di interesse allo sgombero (TAR Lazio n. 16917 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della confisca disposta dal giudice penale, con conseguente restituzione del bene agli aventi diritto, determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’ordinanza di sgombero emessa dall’Agenzia Nazionale sui beni sequestrati e confiscati, con declaratoria di improcedibilità del ricorso. La legittimità dell’ordine di sgombero va valutata con riferimento al momento della sua adozione: se in quel momento la confisca non era ancora stata formalmente revocata, l’Amministrazione era tenuta a dare esecuzione al titolo e sussistono giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
I ricorrenti, in proprio e quali genitori di una figlia minore, hanno impugnato l’ordinanza di sgombero emessa dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, con cui è stato loro intimato di rilasciare l’immobile nel quale vivevano. L’ordine traeva fondamento in un provvedimento definitivo di confisca dell’immobile adottato nei confronti di un terzo soggetto.
I ricorrenti hanno dedotto di essere genero e figlia dei precedenti proprietari, costretti a vendere l’immobile al soggetto poi destinatario della confisca a seguito di una condotta estorsiva. Nel successivo procedimento penale era stata accertata la natura estorsiva e usuraria della vendita; da ciò essi traevano la nullità della compravendita e, di conseguenza, l’illegittimità della confisca e dello sgombero.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza del Tribunale civile che ha dichiarato la nullità dell’atto di compravendita in favore del terzo confiscato. I ricorrenti hanno quindi proposto istanza di revoca della confisca alla Corte d’Appello, che con ordinanza ha revocato il sequestro e la confisca, limitatamente all’immobile di cui è causa, ordinandone la restituzione agli aventi diritto.
A fronte di tale sopravvenienza, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 73, comma 3, c.p.a., dando atto della carenza di interesse all’annullamento dell’ordinanza di sgombero e insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese.
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La revoca della confisca ha fatto venir meno l’oggetto dell’ordine di rilascio, rendendo superflua la pronuncia sull’atto impugnato.
Sulle spese, il Tribunale ha ritenuto sussistenti giuste ragioni per la compensazione integrale. Nel momento in cui è stata emessa l’ordinanza di sgombero la confisca non era ancora stata formalmente revocata dal giudice penale; in quel momento, dunque, in capo all’Agenzia incombeva pur sempre l’obbligo di procedere allo sgombero. La valutazione di legittimità dell’atto resta ancorata al momento della sua adozione e non risente degli sviluppi successivi del procedimento penale.
Nota della Redazione
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