La pregiudizialità penale nel procedimento disciplinare degli appartenenti alla Polizia di Stato (Cons. Stato n. 204 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai dipendenti della Polizia di Stato, in quanto personale in regime di diritto pubblico, non si applica l’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, che ha superato la pregiudizialità penale, ma la normativa speciale del d.P.R. n. 737/1981, il cui art. 11 impone la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del processo penale con sentenza passata in giudicato. Nel procedimento disciplinare è utilizzabile il materiale raccolto nel processo penale anche quando questo si sia concluso con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, non equiparabile ad un’assoluzione. È tuttavia indispensabile che l’amministrazione compia una valutazione autonoma delle risultanze processuali, fornendone una propria qualificazione giuridica e determinandosi conseguentemente. Il termine per la contestazione degli addebiti decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza penale irrevocabile da parte dell’amministrazione.
Il Fatto
Un Sovrintendente della Polizia di Stato impugna davanti al TAR Liguria il decreto del Capo della Polizia che gli ha inflitto la sospensione dal servizio per quattro mesi, in relazione all’illecito di comportamento non conforme al decoro delle funzioni, contestato ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 n. 18), 6 n. 1) e 6 n. 7) del d.P.R. n. 737/1981. Il dipendente era stato attinto da misura cautelare custodiale e, in sede penale, era stato condannato in primo grado; la Corte d’Appello, in riforma, ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Il ricorrente deduce la tardività dell’azione disciplinare, l’illegittimo ricorso agli accertamenti penali, la coincidenza sostanziale tra il primo giudizio disciplinare annullato in autotutela e quello rieditato e l’impossibilità di rinunciare alla prescrizione. Il TAR respinge il ricorso; il dipendente appella.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello ripercorrendo quattro motivi. Sul primo, il Collegio ricorda che per effetto dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 i dipendenti della Polizia di Stato sono esclusi dall’ambito soggettivo del decreto. Non rileva l’art. 54-bis, che introduce un regime eccezionale riferito al solo whistleblower e non consente di estendere per via ermeneutica al pubblico impiego non privatizzato le norme generali sul lavoro pubblico. Resta quindi centrale la pregiudizialità penale dell’art. 11 del d.P.R. n. 737/1981: la contestazione è tempestiva perché il procedimento disciplinare è rimasto obbligatoriamente sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, ed è stato riattivato nel rispetto del termine dell’art. 9, comma sesto, il cui dies a quo coincide con l’acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile (Cons. Stato, sez. II, n. 6289 del 2023).
Sul secondo motivo, i giudici confermano l’utilizzabilità in sede disciplinare del materiale probatorio penale, anche in caso di proscioglimento per prescrizione, che non equivale ad assoluzione (Cons. Stato, sez. II, n. 127 del 2024; n. 6455 del 2023). Il punto di equilibrio è riassunto con chiarezza: occorre una valutazione autonoma da parte dell’amministrazione, che nel caso concreto sussiste nella delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina, la quale ha preso le distanze da alcune risultanze processuali e ha dato conto delle deduzioni difensive dell’incolpato.
Quanto al terzo motivo, il Collegio esclude che le due deliberazioni disciplinari siano espressione di un giudizio identico e stereotipato: la seconda poggia su un apparato motivazionale più ampio, che dà conto dell’autonoma valutazione degli elementi emersi in sede penale. Anche il quantum sanzionatorio risulta adeguatamente motivato attraverso la ponderazione prevista dall’art. 13 del d.P.R. n. 737/1981.
Sul quarto motivo, il riferimento alla possibilità di rinunciare alla prescrizione ex art. 157, comma 7, cod. pen. integra un mero obiter dictum: la sanzione si fonda sull’autonoma valutazione degli elementi penali, ed è comunque indimostrato che la rinuncia avrebbe condotto ad un’assoluzione piena.
L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno.
Nota della Redazione
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