Alloggio di servizio indisponibile e risarcimento del danno da locazione alternativa (TAR Marche n. 640 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indisponibilità dell’alloggio di servizio che sia esistente ma occupato da altri o bisognevole di interventi manutentivi non equivale a inesistenza dell’alloggio ai sensi dell’art. 363, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010. Una volta intervenuta la concessione, il godimento dell’immobile è causalmente connesso al rapporto di servizio e ha valenza economica integrativa del trattamento retributivo, con il correlativo dovere dell’amministrazione di procurarne la disponibilità. La responsabilità dell’amministrazione per la mancata disponibilità ha pertanto natura contrattuale e soggiage alla regola dell’art. 1218 cod. civ.. L’amministrazione deve provare che l’inadempimento dipenda da causa ad essa non imputabile; non è sufficiente allegare che l’inidoneità derivi da fatti di terzi, dovendo essa adoperarsi per reperire altro alloggio demaniale ovvero una soluzione abitativa sul libero mercato.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dei Carabinieri, veniva trasferito d’autorità presso un nuovo reparto con diritto all’alloggio di servizio ai sensi degli artt. 363 e 383 del d.P.R. n. 90/2010. L’alloggio assegnato era presente ma non occupabile: dapprima occupato dal precedente assegnatario, poi, dopo la sua uscita, constatato in condizioni non abitabili per vasta presenza di muffa e per la necessità di interventi sull’impianto elettrico. I lavori di ripristino si concludevano soltanto nel dicembre 2021, quando il ricorrente era già stato trasferito altrove.

Nel periodo di servizio presso la sede il ricorrente non poté dunque usufruire dell’alloggio gratuito e dovette reperire un alloggio alternativo a proprie spese, rimborsate dapprima integralmente e poi solo parzialmente. Egli ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno per le spese di locazione sostenute, quantificate in € 17.200 oltre interessi. L’amministrazione si è costituita, sostenendo che l’indisponibilità dipendesse da fatti a sé estranei e contestando la propria colpa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato pacifico: l’amministrazione non nega che al ricorrente spettasse l’alloggio gratuito, né che l’immobile sia rimasto indisponibile per tutto il periodo di servizio, né contesta il quantum debeatur. La difesa si concentra sull’assenza di colpa, invocando fatti estranei alla propria volontà.

Il primo argomento è respinto sul piano normativo. L’art. 363, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010 prevede l’assegnazione degli alloggi “ove esistenti”: l’indisponibilità di un alloggio esistente ma occupato o bisognevole di manutenzione non può essere equiparata all’inesistenza, pena una forzatura argomentativa. Il Collegio richiama sul punto CGA Sicilia n. 11 del 2023 e Cons. Stato, Sez. II, n. 7409 del 2022.

Neppure rileva che l’inidoneità sia imputabile a terzi, ad esempio all’incuria del precedente assegnatario: l’amministrazione avrebbe dovuto immediatamente adoperarsi per reperire un altro alloggio demaniale o, in mancanza, una diversa soluzione abitativa sul libero mercato immobiliare. Resta salva l’azione di rivalsa verso il precedente assegnatario, anche al fine di scongiurare profili di danno erariale. Parimenti irrilevante è la lungaggine delle procedure e dei lavori di ripristino, che avrebbero potuto essere avviati in tempo utile, non essendo tale ritardo addebitabile all’avente diritto.

Il passaggio centrale attiene alla qualificazione della responsabilità. Il godimento dell’immobile, una volta concessa l’assegnazione, è causalmente connesso al rapporto di servizio e assume una valenza economica specifica, integrativa del trattamento retributivo: da ciò deriva il dovere dell’amministrazione di procurarne la disponibilità. La responsabilità è dunque contrattuale, con applicazione dell’art. 1218 cod. civ. e del relativo onere probatorio a carico del debitore, richiamandosi CGA Sicilia n. 11 del 2023 e Cons. Stato n. 7049 del 2022.

Su tale base il Collegio rileva che l’amministrazione non ha dimostrato che la mancata disponibilità dell’alloggio, o di altra soluzione abitativa, sia riconducibile a causa ad essa non imputabile, ovvero a factum principis o caso fortuito. Il ricorso è quindi accolto e l’amministrazione è condannata al pagamento di € 17.200 oltre interessi legali dalla richiesta, con soccombenza sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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