Ottemperanza al giudicato e carta elettronica docente: termini e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2804 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo posto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 costituisce condizione di procedibilità della domanda e va verificato d’ufficio. La prova del passaggio in giudicato della sentenza è necessaria ogni qual volta non venga in questione l’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, e può essere data con attestazione di segreteria del giudice che ha emesso il titolo. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Con sentenza n. 601/2024 il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituirla e ad accreditare la somma complessiva di 2.000 euro, oltre interessi legali.
Notificata la sentenza ai fini dell’esecuzione forzata il 10.06.2024, l’amministrazione non ha adempiuto. Decorso il termine dilatorio, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 24.06.2025. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente la procedibilità della domanda. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e successive modifiche, risulta rispettato: la notificazione della sentenza è avvenuta il 10.06.2024, quella del ricorso il 24.06.2025, dopo oltre un anno.
Il Tribunale affronta poi la prova del passaggio in giudicato del titolo. Tale prova è richiesta ogni qual volta non venga in questione l’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, come nel caso di specie. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. La prova è stata fornita mediante attestazione di segreteria rilasciata il 13.06.2025 e allegata al ricorso.
Nel merito, la pretesa del ricorrente trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione di costituire la Carta elettronica e di accreditare la somma spettante per gli anni scolastici indicati, pari a 2.000 euro, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e senza cumulo con la rivalutazione monetaria, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del termine precedente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c. Il ricorso è quindi accolto.
Nota della Redazione
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