Revoca dell’aggiudicazione, improcedibilità e interesse risarcitorio dichiarato in udienza (TAR Puglia n. 549 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando i lavori oggetto dell’aggiudicazione revocata siano stati medio tempore aggiudicati ad altra impresa all’esito di un successivo e distinto procedimento, seguito dalla stipula del relativo contratto. Ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., per procedere all’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori è sufficiente dichiarare di avervi interesse, senza necessità di specificare i presupposti della domanda né di proporla nello stesso giudizio; la dichiarazione deve però essere resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm. ed è tardiva se formulata in udienza. Le domande di annullamento degli atti del procedimento di aggiudicazione e di subentro nel contratto sono inammissibili per carenza di legittimazione quando il ricorrente non abbia partecipato al procedimento cui gli atti si riferiscono.
Il Fatto
La società ricorrente aveva partecipato alla gara indetta dal Comune per i lavori di ampliamento del centro comunale di raccolta e realizzazione del centro del riuso, risultando aggiudicataria con determinazione del dicembre 2022. Con determinazione dell’11 settembre 2023 il Dirigente del III Settore Lavori Pubblici e Urbanistica ha revocato l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse determinati dalla violazione del disciplinare di gara e da asseriti inadempimenti precontrattuali.
La società ha impugnato la revoca unitamente alla successiva aggiudicazione disposta a favore della controinteressata, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato nelle more e il subentro nel medesimo. Si sono costituiti il Comune, per il rigetto, e la controinteressata, che ha eccepito l’inammissibilità della domanda di subentro. All’udienza pubblica la controinteressata ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la commessa stata aggiudicata con distinto procedimento e con successiva stipula.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di improcedibilità e la ritiene fondata. I lavori oggetto della revocata aggiudicazione sono stati medio tempore aggiudicati ad altra impresa all’esito di un successivo e distinto procedimento amministrativo, al quale ha fatto seguito la stipula del relativo contratto. Da qui la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di annullamento del provvedimento di revoca.
Parimenti condivisibile è l’eccezione di tardività della dichiarazione con cui la ricorrente ha manifestato l’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori. Il Collegio richiama i principi affermati dall’Ad. Pl. n. 8/2022: per procedersi all’accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori, non essendo necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda né averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione. La dichiarazione deve però essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm.
Poiché la dichiarazione è stata resa in udienza, essa non può che essere considerata tardiva. Il Collegio non si limita quindi a rilevare la carenza di interesse, ma esclude anche la possibilità di convertire l’originaria domanda in una pronuncia di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori.
Quanto alle domande di annullamento degli atti del procedimento di aggiudicazione disposto a favore della controinteressata e di subentro nel contratto, previa declaratoria di inefficacia, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per carenza di legittimazione ad agire. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, ai fini della proposizione di domande di annullamento, accertamento e condanna come quelle azionate è indefettibile, quale condizione dell’azione, la titolarità di un interesse qualificato e differenziato. Nel caso di specie tale interesse difetta, non avendo la ricorrente partecipato al procedimento amministrativo cui si riferiscono gli atti e le pretese fatte valere.
Il ricorso è pertanto respinto in quanto improcedibile ed inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge a favore del Comune e in pari importo a favore della controinteressata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.