Revoca del contributo per inadempimento esecutivo spetta al giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 840 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda la fase procedimentale antecedente al provvedimento attributivo del beneficio e i profili di legittimità esistenti a monte. Spetta invece al giudice ordinario la cognizione delle controversie sulla fase esecutiva del rapporto, quando si controverte della ripetizione del contributo erogato sul presupposto dell’inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite in sede di erogazione o dello sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato. La qualificazione dell’atto come revoca o decadenza, così come l’erronea indicazione del giudice competente contenuta nel provvedimento, non vincolano il giudice né il destinatario, che debbono qualificare l’atto secondo la sua natura sostanziale. È pertanto inammissibile davanti al giudice amministrativo la domanda di annullamento della revoca disposta per mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Il Fatto

La società ricorrente, cooperativa agricola di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, aveva partecipato a una procedura regionale per il finanziamento di progetti di ricerca e sperimentazione, risultando ammessa a un contributo per un importo complessivo di € 94.275,00 su una spesa rendicontata di € 209.500,00. Dopo aver ricevuto il saldo della prima annualità, ridotto rispetto al preventivato, la società ha presentato nel gennaio 2013 il rendiconto e la relazione tecnica per la seconda annualità.

A seguito di una verifica tecnica, la Regione ha contestato il ridotto svolgimento delle attività riferite ad alcune azioni progettuali, riscontrando gli obiettivi raggiunti solo parzialmente. Dopo uno scambio di osservazioni e controdeduzioni, protrattosi per anni, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di revoca integrale del contributo per mancato raggiungimento degli obiettivi. La società ha impugnato la revoca davanti al TAR, chiedendo l’annullamento; la Regione ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Richiamando un orientamento consolidato, ricostruisce il riparto di giurisdizione in materia di contributi pubblici: al giudice amministrativo spetta la cognizione della fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, nonché delle revoche fondate su profili di legittimità esistenti a monte; al giudice ordinario spetta invece la cognizione delle controversie sulla fase esecutiva del rapporto, quando si discute della ripetizione del contributo erogato per un asserito inadempimento del beneficiario.

La Corte richiama sul punto Cass. civ. n. 3057 del 2016, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 2013 e n. 6 del 2014, nonché altre pronunce conformi del Consiglio di Stato e di vari TAR, tra cui TAR Bologna n. 240 del 2021.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che la revoca impugnata è stata disposta ai sensi degli articoli 16 e 17 dell’Avviso a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto. La fattispecie attiene dunque a un preteso inadempimento della beneficiaria nella fase esecutiva del programma, riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Tribunale precisa che non assumono rilievo contrario né l’intitolazione dell’atto come “revoca” o “decadenza”, né l’erronea indicazione nel provvedimento del TAR Emilia-Romagna quale giudice competente a pronunciarsi sull’eventuale impugnazione. Tali indicazioni non vincolano il giudice né il destinatario, tenuti a qualificare l’atto in base alla sua natura sostanziale, individuando la giurisdizione alla luce delle disposizioni e dei principi applicabili.

Il Collegio dichiara pertanto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità della fattispecie e per l’erronea indicazione nel provvedimento impugnato del giudice davanti al quale proporre l’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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