Verbalizzazione dei punteggi tecnici e convergenza dei commissari (TAR Emilia-Romagna n. 839 del 13.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando la legge di gara prevede che il punteggio per i criteri discrezionali sia determinato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, la Commissione non è tenuta a verbalizzare i voti individuali. Se il metodo di valutazione non è il confronto a coppie, gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, che costituisce momento di sintesi e composizione dei giudizi individuali. La separata enunciazione dei punteggi dei singoli componenti assume valore di formalità interna ai lavori della Commissione. Ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna i giudizi sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale. La verbalizzazione del voto risultante dalla media, o del voto sul quale tutti i commissari sono confluiti, è pertanto conforme alla lex specialis.
Il Fatto
Intercent-ER, centrale di committenza della Regione Emilia Romagna, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in global service dei servizi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare regionale e dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente. Il criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 80 punti per l’offerta tecnica e 20 per quella economica. Il Disciplinare, all’articolo 17.2, prevedeva per i criteri discrezionali l’attribuzione di un coefficiente da 0 a 1 da parte di ciascun commissario, con punteggio determinato dalla media aritmetica.
Al confronto hanno partecipato dodici concorrenti. Si è classificata prima la società controinteressata con 90,64 punti; quarto il costituendo RTI ricorrente con 79,97 punti. Il Consorzio ha impugnato l’aggiudicazione deducendo un unico motivo: i verbali riportavano che la Commissione «si è trovata concorde in un unico giudizio», il che dimostrerebbe una valutazione collegiale unitaria anziché distinte valutazioni individuali. Ha chiesto l’annullamento, l’inefficacia della convenzione e, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha prescisso dall’esame delle eccezioni preliminari, richiamando sul punto T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, sentenza n. 803/2022 e T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, sentenza n. 5814/2023, stante l’infondatezza nel merito del ricorso.
La questione era già stata affrontata dalla Sezione con le sentenze n. 507/2024 e n. 778/2024: anche in quei casi il Disciplinare prevedeva la media aritmetica dei coefficienti e dei voti individuali non vi era traccia nei verbali. Il dato dirimente è che la lex specialis non imponeva la verbalizzazione dei voti del singolo commissario, non vietava ai componenti di confrontarsi prima del giudizio, non prescriveva valutazioni segrete e soprattutto non prevedeva il confronto a coppie.
Ne consegue che la verbalizzazione del solo voto risultante dalla media, o del voto sul quale tutti i commissari sono confluiti, è conforme alla legge di gara. La Sezione aderisce all’orientamento per cui, escluso il confronto a coppie, «gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale», mentre la separata enunciazione dei punteggi individuali ha valore di formalità interna, essendo i giudizi sufficientemente documentati, per la pubblicità esterna, con il solo voto complessivo finale (così C.d.S., Sez. V, sentenza n. 265/2024).
La doglianza è stata quindi dichiarata infondata e il ricorso respinto. La novità della questione ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di giudizio, restando a carico del ricorrente soccombente il contributo unificato.
Nota della Redazione
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