Obbligo del Comune di acquisire le opere di urbanizzazione a scomputo (TAR Sardegna n. 798 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le opere di urbanizzazione realizzate dal titolare del permesso di costruire — che si sia obbligato a eseguirle in scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione — devono essere acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, anche quando manchi una convenzione di lottizzazione. L’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 esprime un principio di carattere generale del sistema: i beni destinati stabilmente a un pubblico servizio, una volta venuti ad esistenza, devono essere acquisiti al patrimonio indisponibile per garantirne l’asservimento alla collettività. L’obbligo comunale di presa in carico è inderogabile e prescinde dalla circostanza che l’opera sia stata realizzata in forza di edificazione diretta anziché nell’ambito di un piano di lottizzazione. La domanda di accertamento è ammissibile e sufficientemente determinata, spettando all’Amministrazione accertare la consistenza delle opere mediante collaudo.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili in una località costiera, hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere alla presa in carico di tutte le opere di urbanizzazione realizzate nel comprensorio, attualmente gestite da un consorzio, e delle aree su cui esse insistono, con conseguente condanna dell’ente a porre in essere gli atti necessari.

Il Comune aveva dato riscontro positivo solo per le opere ricadenti nella c.d. zona B, oggetto di una convenzione di lottizzazione del 1988, negando l’acquisizione delle opere della zona F, realizzate mediante edificazione diretta sulla base di permessi di costruire, per l’assenza di un’apposita convenzione. Di qui il ricorso, con cui si lamenta la violazione dei principi in tema di opere di urbanizzazione e dell’art. 826 c.c., oltre all’irragionevolezza della scelta di acquisire solo parte delle reti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le plurime eccezioni di inammissibilità. Quanto alla zona F, i ricorrenti vantano una posizione differenziata meritevole di tutela in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune, d’altra parte, aveva indicato come unico elemento ostativo l’assenza della convenzione, sicché non può ora contestare la proprietà degli immobili senza violare il divieto di contra factum proprium.

La mera pendenza del procedimento amministrativo relativo alla zona B non attribuisce il bene della vita richiesto e non rende inammissibile il ricorso. Nel merito, il Tribunale conferma l’orientamento secondo cui il trasferimento delle opere di urbanizzazione è oggetto di un obbligo inderogabile imposto dall’art. 28 della legge n. 1150/1942, richiamando le proprie precedenti pronunce (TAR Sardegna nn. 404/2013, 480/2011, 282/2018). Per la zona B l’obbligo è espressamente previsto dall’art. 7 della convenzione del 1988.

Per la zona F il Collegio muove dall’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001, che subordina il permesso di costruire all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all’impegno dei privati di realizzarle. L’art. 16, comma 2, prevede che il titolare del permesso possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere in scomputo degli oneri, con conseguente acquisizione al patrimonio indisponibile. Tale norma integra un principio generale, volto a colmare il vuoto di tutela della legge urbanistica del 1942, che regolava solo l’ipotesi convenzionale.

Pertanto il Comune deve acquisire e prendere in carico le opere di entrambe le zone, previo collaudo che ne accerti la conformità al piano e alla convenzione o, in mancanza, la funzionalità alle necessità dell’insediamento. Il collaudo non può tradursi in un rinvio sine die: se le opere non risultano funzionali, l’ente deve procedere alla messa a norma o al completamento, escutendo le garanzie e rivalendosi sugli obbligati. Il ricorso è accolto; le spese sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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