Revoca del contributo per inadempimento della rendicontazione e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 428 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata: spetta al giudice amministrativo la cognizione degli atti che incidono sull’interesse legittimo alla concessione del beneficio, mentre appartiene al giudice ordinario la controversia che attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la revoca del contributo già erogato, determinata dall’inadempimento del beneficiario agli obblighi di rendicontazione assunti in sede di erogazione, senza alcuna ponderazione dell’an, del quid e del quomodo dell’erogazione. Il giudice amministrativo qualifica l’atto secondo il suo contenuto sostanziale e la sua causa reale, a prescindere dal nomen juris di revoca e dalle deduzioni delle parti. Il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio e ha carattere assorbente di ogni altra questione.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la Regione Lazio ha disposto la revoca del contributo economico concesso ed erogato in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nei primi mesi del 2014. La revoca è stata motivata dall’inadempimento dell’obbligo di corretta rendicontazione, in particolare per la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa a un intervento.

Il ricorrente ha dedotto la violazione della lex specialis, che non prevedeva la mancata osservanza di tale normativa quale condizione di revoca, il superamento del termine di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 e la mancata esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione, eccezione cui il ricorrente si è associato pur controdeducendo nel merito. Il Ministero dell’Economia ha chiesto l’estromissione per difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’atto impugnato in applicazione dell’orientamento secondo cui il giudice amministrativo ha il potere officioso di qualificare i provvedimenti oggetto di giudizio in base al contenuto effettivo e alla causa reale, senza vincolo nell’intitolazione formale né nelle deduzioni delle parti, richiamando Cons. St., V, n. 7320/2021 e Cons. St., V, n. 6606/2021. Nel caso concreto la determinazione, pur denominata revoca, non si fonda sulla rivalutazione dell’interesse pubblico né sull’eliminazione di un vizio di legittimità, ma unicamente sull’inadempimento delle norme sulla rendicontazione.

Il riparto di giurisdizione, non ricorrendo ipotesi di giurisdizione esclusiva, è affidato al criterio della causa petendi fondato sull’art. 103, comma 1, Cost.: al giudice amministrativo gli interessi legittimi, al giudice ordinario i diritti soggettivi. Nella fase antecedente all’assegnazione il beneficiario è titolare di un interesse legittimo; dopo l’ammissione è titolare di un diritto soggettivo all’erogazione. Le controversie relative all’inosservanza degli obblighi di esecuzione e di rendicontazione sono pertanto devolute al giudice ordinario, come affermato da Cons. St., Ad. Plen. n. 6/2014 e Cons. St., V, n. 891/2025.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità: Cass. Civ., SS.UU., n. 25213/2020, secondo cui rientrano nella giurisdizione ordinaria le controversie che non involgono ponderazione tra interessi pubblici, come quelle sulla concreta erogazione o sul ritiro disposto per inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario. Nello stesso senso Cass. Civ., SS.UU., n. 23747/2020, che devolve al giudice ordinario la controversia sulla revoca determinata dall’inadempimento del beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione, senza coinvolgimento dell’apprezzamento discrezionale del concedente.

Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione. Il carattere assorbente di tale profilo, richiamate Cons. St., Ad. Plen. nn. 4/2011, 10/2011 e 9/2014, elide l’esame del merito. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, cod. proc. amm. il Collegio indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario; la domanda può essere riproposta nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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