Spese di lite non simboliche e liquidazione equitativa in contenzioso seriale (Cons. Stato n. 4406 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la liquidazione delle spese processuali solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso e delle spese costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Nel contenzioso seriale e privo di profili di complessità la liquidazione può essere contenuta entro i valori tariffari, tenendo conto della riduzione prevista dal D.M. n. 147 del 2022, senza che ciò renda la motivazione apodittica. Il riconoscimento di un importo superiore alla somma simbolica, ma inferiore alla richiesta, giustifica la compensazione delle spese del grado di appello.

Il Fatto

La vicenda prende le mosse da una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18 maggio 2022, che ha ritenuto contrastante con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato la limitazione della carta docente al solo personale di ruolo. La parte appellante, docente con contratti a tempo determinato, ha quindi adito il giudice ordinario per ottenere l’assegnazione della carta elettronica per gli anni di servizio prestati.

Il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 166/2024, ha accolto la domanda, ordinando al Ministero l’attribuzione della carta con accredito di € 2.500,00, utilizzabili esclusivamente tramite la piattaforma dedicata. Passata in giudicato la sentenza e decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero non ha costituito la carta. La parte ha proposto ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Liguria, che ha accolto la domanda assegnando sessanta giorni per l’esecuzione, ma liquidando le spese di lite in soli € 500,00 in ragione del carattere seriale della controversia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo quando si discosti dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). La quantificazione resta espressione di un potere discrezionale, ma è salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche lesive del decoro professionale, come affermato da Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023.

Su queste basi la Corte ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, collocata al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022. Il Collegio tiene conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto, che consente di contenere la liquidazione in presenza di cause di ridotta complessità.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la motivazione del TAR non è però apodittica. Il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale, stanti i numerosi e analoghi precedenti. La Corte condivide le recenti decisioni della Sezione su casi identici (Cons. Stato, VII, n. 2911 del 13 aprile 2026, n. 710 del 28 gennaio 2026, n. 2260 e n. 2263 del 17 marzo 2026).

In accoglimento parziale dell’appello, la sentenza è riformata determinando in € 800,00 l’equa liquidazione delle spese del primo grado, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese del grado di appello sono compensate, considerato il solo parziale accoglimento della domanda, formulata in misura superiore a quanto riconosciuto e analogo ai numerosi precedenti della Sezione (n. 3153/2026, n. 3171/2026, n. 3172/2026). Resta fermo il diritto alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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