Graduatoria definitiva non impugnata: improcedibile il ricorso avverso l’esclusione (Cons. Stato n. 9772 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione dell’esclusione da una procedura selettiva, la graduatoria definitiva è l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse azionato dal soggetto escluso. Se tale graduatoria non è tempestivamente gravata, diviene inoppugnabile e il ricorrente non può più trarre alcuna concreta utilità dall’accoglimento del ricorso. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio di primo grado e, in appello, l’improcedibilità del ricorso originario con annullamento della sentenza impugnata.

Il Fatto

Una Comunità Montana ha presentato domanda di assegnazione di un contributo per la realizzazione di un progetto pilota, nell’ambito delle risorse residue dei patti territoriali, ai sensi dell’art. 9 del decreto del Direttore generale 30 luglio 2021. Il Ministero ha avviato il procedimento con comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990, rilevando che la domanda non era sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto responsabile, come richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 9, comma 3, del decreto, e che ulteriori documenti non risultavano firmati ai sensi del comma 4.

Il Ministero ha quindi rigettato l’istanza. La Comunità Montana ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che ha accolto il ricorso annullando in parte qua il bando e il provvedimento di diniego. Il Ministero ha proposto appello, deducendo l’omessa notifica del ricorso ai controinteressati e la qualifica della sottoscrizione come elemento imprescindibile della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione in via preliminare, richiamando gli insegnamenti dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2018 e quanto già segnalato alle parti con l’ordinanza cautelare. Rileva che il ricorso di primo grado è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della mancata impugnazione della graduatoria definitiva, pubblicata il 13 aprile 2023.

Il percorso argomentativo si fonda su un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa: nell’impugnazione dell’esclusione da una procedura selettiva, è la graduatoria definitiva l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse azionato. Se essa diviene inoppugnabile perché non tempestivamente gravata, il ricorrente non è più in condizione di trarre concreta utilità dall’accoglimento del gravame. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 8136 del 2023.

Da tale accertamento deriva l’annullamento della sentenza impugnata, senza necessità di esaminare nel merito i motivi di appello. La statuizione processuale assorbe ogni altra censura, poiché la caducazione dell’atto di primo grado consegue direttamente alla sopravvenuta improcedibilità del ricorso originario.

Quanto alle spese, il Collegio applica gli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e, in ragione della soccombenza, le pone integralmente a carico dell’appellata, originaria ricorrente in primo grado, liquidando l’importo complessivo di € 4.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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