Revoca del divieto di detenzione armi e obbligo di preavviso (TAR Marche n. 641 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio che respinge l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni è illegittimo per violazione delle garanzie partecipative quando omette il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’interessato avrebbe potuto apportare contributi idonei a orientare diversamente la decisione. Il divieto di detenzione non può fondarsi su un episodio risalente nel tempo senza una motivazione che ne attualizzi la permanenza dei presupposti, altrimenti gli si attribuisce una durata illimitata e irrevocabile. L’annullamento del diniego impone la riapertura dell’istruttoria nel pieno contraddittorio con l’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente presentava alla Questura istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo tiro a volo e piattello. L’amministrazione comunicava i motivi ostativi rilevando l’esistenza di un divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura nel 2009 e ritenuto ancora efficace. L’interessato chiedeva alla Questura di sospendere il procedimento per poter richiedere alla Prefettura la revoca del divieto; la Questura rigettava l’istanza di licenza.
Nelle more, l’interessato presentava al Prefetto istanza di revoca del divieto. La Prefettura la respingeva richiamando il parere della Questura, che valorizzava un episodio del 2008 e una successiva condanna definitiva del 2018 per bancarotta. Da qui il ricorso per l’annullamento dei provvedimenti, con deduzione della violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il primo motivo, incentrato sulla mancata comunicazione dei motivi ostativi da parte della Prefettura ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La censura è accolta perché non si fonda su mere deduzioni formali, ma su circostanze concrete che l’interessato avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione.
In particolare, il ricorrente avrebbe potuto evidenziare che la condanna del 2018 costituiva fatto nuovo rispetto al provvedimento del 2009, e che dall’episodio del 2008 non era scaturito alcun procedimento penale. Avrebbe inoltre potuto rappresentare che i fucili ad aria compressa, in libera vendita perché di potenza inferiore a 7,5 joule, erano stati restituiti, circostanza rivelatrice del venir meno della valutazione di pericolosità nell’uso delle armi.
Il decreto prefettizio è pertanto illegittimo e va annullato, affinché sia riaperta l’istruttoria garantendo il pieno contraddittorio. L’accoglimento assorbe il secondo motivo, sempre rivolto contro il decreto prefettizio, che introduce argomentazioni da rivalutare in sede amministrativa.
Per orientare la nuova azione, il Collegio osserva che le argomentazioni sull’episodio del 2008, se non contestualizzate alla data odierna con adeguata motivazione, finirebbero per attribuire al divieto di detenzione delle armi una durata immotivatamente illimitata e irrevocabile. Il Tribunale rileva inoltre che avverso il decreto del Questore, basato su ragioni diverse, non sono state dedotte specifiche censure. Le spese sono compensate, salva la ripetizione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.