Revoca del divieto di detenzione armi: riesame doveroso ma discrezionalità sul merito (TAR Sicilia n. 2759 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni non può subire un’efficacia sine die dell’atto inibitorio: una volta venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità, egli vanta un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione. Tale interesse presuppone il decorso di un termine ragionevole e positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario, ma costituisce condizione per la sola apertura del procedimento di revoca e non ne vincola l’esito. La valutazione sull’effettivo ripristino dell’affidabilità resta espressione di ampia discrezionalità prefettizia, esercitata con finalità cautelare e preventiva e non sanzionatoria. L’estinzione del reato per oblazione non cancella la storicità del fatto, che permane valutabile ai fini dell’affidabilità. Il mero decorso del tempo, da solo o con elementi positivi, non determina automaticamente un esito favorevole.
Il Fatto
Il ricorrente era stato destinatario, nel 2018, di un decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato dopo una perquisizione domiciliare nel corso della quale, accanto ad armi e munizioni regolarmente denunciate, erano state rinvenute munizioni non denunciate. Per quel fatto era intervenuto un decreto penale di condanna, poi definito con oblazione e dichiarazione di estinzione del reato.
Respinta una prima istanza perché non erano ancora decorsi cinque anni dall’emanazione del divieto, il ricorrente ha reiterato la richiesta di revoca. La Prefettura l’ha rigettata sulla base del parere sfavorevole della Questura, che ha escluso i requisiti soggettivi di affidabilità valorizzando il solo precedente penale, pur dando atto che l’interessato non ha carichi pendenti, gode di buona reputazione e risulta di buona condotta. Da qui il ricorso per violazione degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. e per eccesso di potere sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio della temporaneità dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato. Il divieto di detenere armi non può protrarsi a tempo indeterminato quando sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità. L’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema riconosce quindi al destinatario il diritto a un aggiornamento della propria posizione, subordinato al decorso di un termine ragionevole e a positive sopravvenienze. Il Collegio richiama sul punto TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 1619 del 2024 e TAR Toscana, sez. IV, n. 882 del 2023, precisando che si tratta di condizioni per la mera apertura del procedimento di revoca, non del suo esito.
Su questa base il Tribunale ritiene che la Prefettura abbia rettamente aperto il nuovo procedimento e riesaminato la posizione dell’interessato alla luce degli accertamenti istruttori. La contestata attività di riesame si sorregge su una adeguata motivazione. L’estinzione per oblazione, osserva il Collegio, fa venire meno soltanto la rilevanza penale dei fatti, che restano storicamente intangibili e valutabili sul piano dell’affidabilità. Assume rilievo, poi, che il divieto originario non sia stato impugnato, con la conseguenza che non può rimettersi in discussione la significatività della condotta posta a suo fondamento.
Il potere prefettizio, prosegue la sentenza, non è sanzionatorio ma cautelare: non occorre un abuso accertato delle armi, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino una non piena affidabilità. Il giudizio prognostico è più stringente di quello di pericolosità sociale. La Corte richiama Cons. Stato, sez. I, n. 1066 del 2017 e TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1802 del 2022.
Quanto ai vizi dedotti, il Collegio esclude la contraddittorietà estrinseca, perché le risultanze favorevoli provengono dal medesimo procedimento e sono state riversate nel provvedimento. Esclude anche la contraddittorietà intrinseca, avendo l’Amministrazione soppesato elementi favorevoli e fatti negativi. Il decorso del termine quinquennale, infine, non determina da solo l’esito favorevole: costituisce lo spazio minimo perché emergano profili positivi. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura interpretativa delle questioni.
Nota della Redazione
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